Con la recente Deliberazione n° 13/SEZAUT/2015/INPR, adottata nell’adunanza del 9 marzo 2015, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha definito ed approvato le linee guida ed i relativi questionari che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comuni e province) dovranno utilizzare per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, con riferimento al rendiconto della gestione 2014.

Tali disposizioni hanno avviato, come noto, una collaborazione tra gli organi di revisione e le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, prevedendo l’inoltro di «una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dello stesso esercizio» a cui segue una specifica pronuncia.

Questo adempimento consente, infatti, di disporre di una serie di dati che, mediante un’apposita sintesi a livello centrale, potranno non solo soddisfare le aspettative conoscitive del Parlamento nazionale ma anche fornire ampi e fondati termini di paragone alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, attraverso la realizzazione di un database presso la Sezione delle Autonomie.

Lo strumento messo a disposizione attiva una forma di controllo peculiare, che consente una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo del bilancio, senza – peraltro – discostarsi da un modello di controllo compatibile con l’autonomia degli enti come costituzionalmente garantita.

Il fine perseguito, poi, consiste nell’assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, verificando che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento finanziario) trovino effettiva e corrispondente attuazione da parte degli enti territoriali.

Merita, peraltro osservare, in tale contesto, che la funzione di orientamento affidata alla Corte dei conti è stata rafforzata dalla L. 30.10.2014, n° 161 (cd. «Legge Europea bis»), che le attribuisce rilevanza comunitaria, prevedendo la definizione di apposite «metodologie e … linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni».

Tale disposizione, in più, accentua parallelamente il ruolo di controllo della magistratura contabile, stabilendo che «la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo».

In tale quadro di riferimento, le Linee Guida sottolineano, in primis, l’importanza di coordinare opportunamente gli schemi di relazione al rendiconto 2014 con gli altri strumenti di controllo a disposizione delle Sezioni Regionali di Controllo.

Inoltre, evidenziano la crucialità dell’esercizio 2015, nel quale le amministrazioni locali sono chiamate ad avviare il processo di riforma delle regole e dei sistemi contabili introdotto dal D.Lgs. 118/2011, che costituisce un’importante occasione di verifica delle modalità di raccordo tra le attività di indirizzo e coordinamento affidate alla Sezione delle Autonomie e la costante azione di vigilanza ed impulso al superamento delle difficoltà operative degli enti.

Opportunamente, a seguire, è rimarcato anche che l’esercizio 2014 è stato caratterizzato da una pluralità di provvedimenti normativi, tanto con finalità di manovra finanziaria quanto di modifica istituzionale che hanno determinato un quadro di riferimento tendenzialmente articolato e complesso.

Tali interventi hanno, ad evidenza, richiesto contestualmente un aggiornamento delle Linee guida e dei questionari, allo scopo di svolgere altresì una funzione di ausilio alla lettura del quadro normativo di riferimento.

Rilevano in proposito le novità contenute nella Legge di Stabilità 2014 e nei DD.LL. 6.03.2014, n° 16 e 24.06.2014, n° 66 in materia di equilibri di bilancio, di riduzioni di spesa corrente (in particolare per il personale) nonché di limiti all’indebitamento e di ricorso agli strumenti derivati.

E’ altresì evidenziato come, per il secondo anno consecutivo, a causa del progressivo differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ma anche della sostanziale precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento (derivanti in buona misura dalle modifiche dei prelievi relativi alla fiscalità immobiliare), si è ritenuto di soprassedere all’adozione dei questionari sul bilancio di previsione, limitandosi a fare rinvio, per la raccolta dei dati previsionali, al questionario relativo alla rendicontazione.

Parallelamente, però, confermando l’impostazione del precedente esercizio, si è aperto un focus (tramite l’appendice “A”) alla gestione dell’esercizio provvisorio, finalizzato a verificare l’utilizzo degli strumenti provvisori di programmazione finanziaria ed operativa nonché l’impostazione di tale gestione secondo logiche prudenziali.

L’appendice “B1” è, invece, dedicata agli enti che hanno aderito, dal 1° gennaio 2014, alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato e mira a verificare il corretto svolgimento degli adempimenti previsti per il terzo anno di sperimentazione.

L’appendice “B2” si riferisce sempre alla contabilità armonizzata degli enti già in sperimentazione, integrando però i contenuti informativi con indicazioni puntuali (e strutturate sulla base di apposite schede) afferenti la gestione finanziaria e soprattutto la dimensione economico-patrimoniale (mediante l’esposizione di dati sul conto economico e sullo stato patrimoniale, a cui tali enti sono tenuti per la prima volta).

E’ stata introdotta quest’anno anche l’appendice “C” dedicata alle informazioni ed ai ragguagli relativi all’anagrafe degli organismi partecipati ed i dati contabili relativi, da inserire però tramite le apposite funzionalità della banca dati da tempo in funzione.

E’ infine ribadito, sul piano metodologico, come – ai fini della stesura dei questionari – si sia tenuto debitamente conto dell’esigenza di semplificazione e chiarezza, nonché di limitare al massimo l’inserimento di nuove domande, eliminando altresì (per quanto possibile) la duplicazione nelle richieste istruttorie.


Stampa articolo