E’ stata pubblicata in  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187, del 13 agosto 2013, la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

La legge, in vigore dal 28 agosto 2015, si compone di 23 articoli suddivisi in sei Capi. Come annuncia lo stesso titolo della legge, si tratta, il più delle volte, di deleghe al Governo con la relativa individuazione dei principi e criteri direttivi. Poche, invece, le disposizioni immediatamente applicabili.

In totale, il Governo per attuare la riforma dovrà adottare almeno 15 decreti legislativi e un regolamento delegato. E dovrà farlo entro il 28 agosto 2016 , cioè in un anno, salvo i tempi più brevi per abrogare le disposizioni legislative in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 28 agosto 2015 (entro il 26 novembre 2015), per modificare il decreto «trasparenza» (entro il mese di febbraio 2016), per il riordino del lavoro pubblico (24 febbraio 2016), per la razionalizzazione delle spese di giustizia (entro il 28 aprile 2016).

Sull’argomento, si suggerisce di leggere anche la sintesi del Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicata in questa Rivista. con l’avvertenza però che si tratta di pubblicità ingannevole. Si proprio cosi: la presentazione trae in inganno, in quanto illustra le nuove disposizioni come se fossero già in vigore omettendo di precisare che in realtà i contenuti della riforma dovranno essere definiti da numerosi decreti legislativi. Significativa la sintesi dell’art. 5 sulla SCIA e il silenzio: ‹Vengono individuati con precisione i procedimenti per i quali serve la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), quelli per i quali vige il silenzio assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa…›!! In realtà, nulla di tutto questo si trova nell’art. 5, disposizione che contiene solo i principi e i criteri direttivi cui  dovrà attenersi il Governo nell’esercitare questa delega.

Insomma, per il momento resta tutto com’è adesso.

Peraltro, la previsione della mediazione normativa per l’individuazione dei provvedimenti soggetti ad autorizzazione, a silensio assenso o a scia (allora dia) era contenuta nel testo originario degli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990. Per attuare quella previsione era stato emanato anche il previsto regolamento, DPR 26 aprile 1992, n. 300, poi modificato nel 1994, che individuava le attività con DIA ed inizio immediato (tabella A), quelle con DIA ad inizio differito (tabella B) e quelle con silenzio assenso (tabella C). Senonché il suddetto regolamento non entrò mai in vigore, in quanto, come precisato nel parere dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 28 aprile 1994, n. 137, fu ritenuto abrogato  per l’entrata in vigore, nel frattempo, della L. 537/1993 (art. 10), di modifica dell’ art. 19 L. 241  con l’eliminazione dell’intermediazione regolamentare. Altri tentativi sono stati effettuati (invano) con l’art. 3 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138; con l’art. 1, commi 2 e 3, del decreto – legge  24 gennaio 2012, n. 1, e con l’art. 12, comma 4, del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Ad oggi, le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA, ecc non sono state ancora individuate e non risulta che siano molti le regioni e gli enti territoriali che abbiano provveduta ad individuarli per quelli di competenza, ma in compenso è stata emanata l’ennesima riforma che promette di farlo (sic!).


ll capo I, sulle semplificazioni amministrative, contiene deleghe al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale (art. 1); per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (art. 2); per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività’ imprenditoriali, di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva (art. 5); per integrare e correggere il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e razionalizzare le spese di giustizia, con particolare riferimento a quelle per le intercettazioni (art. 7).

Prevede anche l’emanazione di un regolamento governativo per introdurre norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali (art. 4).

Due le disposizioni di questo Capo immediatamente applicabili:

– l’art. 3, che estende, con l’introduzione dell’art. 17 – bis alla legge n. 241 del 1990, l’istituto del silenzio assenso anche all’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Il termine è di 30 gg (elevato a 90 per i procedimenti in materia di tutela ambientale,  paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini), scaduto il quale senza che senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito; l’amministrazione che deve rilasciare l’assenso può interrompere il termine per richiedere un’integrazione istruttoria;

– l’art. 6, che introduce, in buona sostanza, due modifiche: a) la prima, anche per eliminare le incertezze interpretative causate dalle improvvide modifiche introdotte dall’art. 25 del d.l. n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia del 2014), riguarda l’istituto della SCIA, o meglio i poteri repressivi adottabili dall’amministrazione in questo ambito e li coordina con l’istituto dell’annullamento in sede di autotutela novellato dallo steso art. 6 ; b) la seconda all’art. 21 nonies, con l’introduzione del termine massimo di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio assenso.


Il Capo II, rubricato ‹Organizzazione», contiene deleghe al Governo per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali (art. 8); per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la previsione di ridurre le CCIAA a non più di 60 (art. 10). Prevede, inoltre, alcune modifiche alla normativa in materia di  Ordine  al merito della Repubblica italiana (art. 9).


Il Capo III, dedicato al personale, prevede due importanti deleghe al Governo. La prima delega riguarda la riforma della dirigenza pubblica (art. 11), con la previsione di tre ruoli, unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua (sic!),  e l’altra la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (art. 13). All’art. 12 sono previste modifiche allo stato giuridico degli avvocati dello Stato; all’art.  14 il rilancio dell’istituto del telelavoro e promesse di interventi finalizzati a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e organizzazione, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, di servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica, ecc), da attuare, come sempre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’art. 15, che estende al personale delle Forze armate la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Una raffica di decreti legislativi è prevista dal Capo IV, come annuncia la stessa rubrica «Deleghe per la semplificazione normativa». Il Governo, in particolare, è delegato a semplificare la normativa dei seguenti settori: a)   lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa (art.17); b)  partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18); c)  servizi pubblici locali di interesse economico generale (19).

Altre deleghe riguardano il riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti (art 20) e l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 28 agosto 2015, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (art. 21)


Gli articoli 22 e 23, infine, sono dedicati, rispettivamente, alla clausola di salvaguardia, secondo cui le disposizioni della L. 124 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e all’impegno a far tutto ad invarianza finanziaria, ossia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 23).


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