L’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 si applica anche ai rapporti di lavoro “comandati”?

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbriadeliberazione n. 15 del 21 maggio 2015Pres. Sfrecola, Rel. Di Stazio


Il quesito

Un Comune chiede alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, se l’utilizzo temporaneo, tramite l’istituto del comando, di un dipendente pubblico di enti sottoposti a vincoli di spesa in materia di personale (ed ex ente territoriale di “area vasta”) debba essere considerato a tempo determinato e quindi, sottostare al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato pari al 100% della “identica spesa” sostenuta nell’annualità 2009.


La deliberazione

La Corte ricorda preliminarmente i limiti all’assunzione di personale a tempo determinato, introdotti con l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, secondo cui “A decorrere dall’anno 2011 … gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … , possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 …”.

La sezione umbra rammenta quindi le numerose difficoltà interpretative poste da tale disposizione e risolte da ultimo, dalla Sezione autonomie, la quale, con deliberazione n. 2/2015/QMIG del 19 gennaio 2015, ha osservato che l’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha inserito nel richiamato art. 9, co. 28, un nuovo settimo periodo, secondo cui: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”, ed ha integrato l’ottavo periodo, che ora recita: “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

La stessa sezione ha quindi ritenuto che tutte le limitazioni previste non si applicano ai c.d. “enti virtuosi”, restando “fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Con l’uso dell’avverbio “comunque”, è lo stesso legislatore a dare alla disposizione il chiaro significato di porre un tetto alla spesa del personale derivante dai contratti flessibili, stabilendo un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all’art. 9, comma 28, primo periodo, del d.l. n. 78/2010 (50 per cento).

“Sarebbe infatti contraddittorio ipotizzare, in una fase caratterizzata dalla crisi economica e dalla necessaria conseguente adozione di interventi di rigore, come quello del limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni flessibili prevista dal primo periodo del citato comma 28, che si sia poi ritenuto di invertire completamente la tendenza, ancorché solo a favore degli enti che abbiano rispettato gli obblighi di riduzione, consentendo loro di incrementare senza alcun limite la spesa di personale”.

In sostanza gli enti virtuosi, seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento): la ratio dell’esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali si risolve, dunque, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite, in linea con l’impegno del paese sul fronte del risanamento della finanza pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte umbra fornisce soluzione al quesito posto dal Comune rilevando che “se l’ordinamento non consente agli enti cd. virtuosi di superare per le assunzioni a tempo determinato, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, lo stesso livello di spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, detta regola deve valere anche per gli enti che intendono avvalersi del comando di personale appartenente ad altra amministrazione”.

Il comando, infatti è equiparabile, ai fini giuridici, ad una forma di assunzione a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Gli oneri economici relativi al trattamento economico del personale in comando, ed in misura proporzionale alla prestazione lavorativa resa nell’interesse dell’ente beneficiario, vanno infatti ad incidere esclusivamente sul bilancio di quest’ultimo ente.

Non a caso l’ente locale che si avvale del personale comandato deve includere i relativi oneri economici nella spesa complessiva del personale, in tal modo soggiacendo al limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (in questo senso Sez. Contr. Lombardia, parere n. 187/2012, e Sez. Contr. Campania, parere n. 497/2011).

Stefania Fabris


Stampa articolo