Il sindaco risponde di danno erariale per inefficiente gestione diretta di un servizio.

Il danno è pari alle differenze dei costi rispetto a quelli precedentemente sostenuti tramite gestione del servizio a mezzo di società partecipata.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 256 del 10 dicembre 2015, Presidente Condemi, Relatore Lorelli


A margine

Fino al 2007 un comune gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso una società mista dallo stesso partecipata.

Successivamente, l’ente locale reinternalizza il servizio addivenendo ad una gestione irrazionale e dispendiosa, più volte prorogata in assenza di procedure comparative a fronte di situazioni emergenziali, attraverso il nolo di mezzi presso un’altra impresa locale.

Da tale affidamento e conseguenti proroghe la procura contabile fa discendere un danno pari alle differenze nei costi di nolo con quelli sostenuti in precedenza dal medesimo comune presso la propria società partecipata, tenendo conto altresì dei costi di carburante e di quelli di personale sostenuti dalla ditta incaricata, per un totale di € 511.430,90 oltre accessori, da imputarsi nella misura dell’80% a carico dei due sindaci intercorsi, in solido tra loro, e per il restante 20%, a carico dei responsabili, amm.vo e tecnico, del comune, sempre in solido tra loro.

La Corte, alla luce della normativa pro tempore vigente che, da un lato, vietava la gestione diretta del settore da parte del comune e, dall’altro, riservava le competenze agli ATO, afferma l’illegittimità della reinternalizzazione del servizio precisando che l’ente avrebbe dovuto riaffidare il servizio alla società mista dallo stesso partecipata.

Circa la disorganizzazione del servizio erogato, la Corte richiama inoltre una serie di ordinanze sindacali nelle quali si fa presente che “non si riesce a gestire il servizio con il solo automezzo”, richiedendosi alla ditta locale di noleggiarne un secondo, ovvero si individuano diversi e numerosi disservizi costituiti dalla mancata raccolta e smaltimento.

Ciò posto, ad avviso del giudice contabile i relativi costi vanno considerati fonte di danno erariale posto che l’amministrazione ha gestito direttamente un servizio a costi di gran lunga superiori a quelli praticabili, con il conseguente accoglimento della domanda di condanna avanzata dal P.M. nei confronti dei due sindaci e del responsabile dell’ufficio amm.vo comunale.

A maggior ragione nella fattispecie in esame il servizio era stato reso saltuariamente, con notevoli disagi alla popolazione, spesso in condizioni di carenze igieniche si da rappresentarsi una condizione di vero e proprio sperpero inusitato di risorse pubbliche, secondo una differente graduazione di responsabilità: quanto ai sindaci, il danno andrà ragguagliato in proporzione alla durata dei rispettivi mandati mentre la quota rimanente di danno, cioè il 35% del totale, al netto della prescrizione, va addebitata, a titolo di colpa gravissima, al dipendente comunale responsabile dell’ufficio amm.vo.

di Simonetta Fabris


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