L’obbligo di ricorrere al mercato elettronico non può giungere fino a dovere imporre impegni di spesa diseconomici e inconferenti rispetto alle esigenze da soddisfare.

L’autorizzazione prevista dalla legge di stabilità 2016, per acquistare beni e servizi fuori CONSIP o MEPA, deve essere rilasciata dal dirigente e non dalla Giunta comunale.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 14 del 24 febbraio 2016; Pres. E. Granelli, Est. A. Benigni


A margine

L’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che “le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

Nel caso in esame, la Giunta comunale autorizza il Responsabile del Servizio tecnico ad affidare la fornitura del servizio di assistenza tecnica per la tv via cavo e della caldaia, ubicati presso il palazzo comunale, ad operatori economici  esterni al mercato CONSIP/MEPA, in quanto:

  1. il servizio della tv via cavo non è disponibile sulla vetrina del mercato elettronico;
  2. le caldaie presenti sul mercato elettronico, rispetto all’immobile da riscaldare, sono sovradimensionate, con conseguente lesione del principio di economicità dell’azione amministrativa.

La Corte dei conti, chiamata a valutare siffatta autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge 208/2015, ritiene che le motivazioni addotte dal Comune integrino i presupposti di legge per procedere all’acquisto sul mercato esterno. In particolare, i giudici contabili osservano “che il rispetto dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico non possa giungere fino a dovere imporre impegni di spesa diseconomici e inconferenti rispetto alle esigenze da soddisfare“.

La Corte, tuttavia, rileva che il provvedimento autorizzatorio previsto dall’art. 1 della legge di stabilità 2016 non compete alla Giunta comunale, bensì al dirigente apicale.

La giurisprudenza (ex multis, C.d.S., Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2194; TAR Lazio, Sez. II, 3 novembre 2015, n. 12404; TAR Campania, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 143) è infatti monolitica nel ritenere che l’art. 107, comma 5, del d. lgs. 267/2000 individua in capo ai dirigenti la competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, laddove gli organi di governo, Consiglio e Giunta comunale, possano operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Secondo i giudici, pertanto, spettava al dirigente apicale, e non alla Giunta comunale, adottare il provvedimento autorizzatorio regolarmente trasmesso alla Sezione regionale. Per ricondurre la vicenda nei parametri della regolarità amministrativa, il Comune dovrà adottare una determinazione dirigenziale per ratificare il contenuto della deliberazione assunta dalla Giunta comunale.


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