Con un comunicato del 4 maggio u.s. l’ANAC ha affermato l’utilizzabilità del sistema AVCpass fino all’avvio della banca dati nazionale.

In particolare il comunicato ricorda che, ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2 del nuovo Codice dei contratti Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  85  e  88,  la documentazione comprovante il possesso  dei  requisiti  di  carattere generale, tecnico-professionale ed economico e  finanziario,  per  la partecipazione alle procedure disciplinate  dal  presente  codice  è acquisita  esclusivamente  attraverso  la  Banca  dati  centralizzata gestita  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Per le finalità di cui al comma 1, con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e  l’AGID,  sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle  gare  e  il  loro esito, in relazione  ai  quali  è obbligatoria  l’inclusione  della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali  prevista l’inclusione e le  modalità  di  presentazione,  i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla  definizione   delle   modalità   relative   alla   progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza  di  cause  di  esclusione,  nonché  alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso  e  al funzionamento nonché all’interoperabilità tra  le  diverse  banche dati coinvolte nel procedimento. A tal  fine entro  il  31  dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  in  accordo con ANAC,  definisce  le  modalità  di  subentro  nelle  convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13”.

La norma prevede l’istituzione di una nuova Banca Dati, gestista dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con modalità che dovranno definirsi con il medesimo Decreto che sarà adottato dal MIT, sentite A.N.AC. e AGID per l’individuazione dei dati obbligatoriamente inclusi nella e verificati tramite la citata Banca dati.
La disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’A.NA.C. Ciò in conformità con lo stesso principio contenuto all’art. 1, comma 1,  lettera z) della legge delega n. 11/2016, in base al quale è prevista la “riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità”.

Per l’Autorità è da ritenere che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l’art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della ratio legis sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma “programmatica” del nuovo sistema. Ciò consente di ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass.

Per quest’ultimo, infatti, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), in coerenza con l’intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea.

In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all’art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del  Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.

 Simonetta Fabris


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