Sui poteri del RUP nelle gare da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Tar Toscana, sez. I, sentenza n. 968 del 8 giugno 2016Presidente Pozzi, relatore Massari

A margine

Una cooperativa ricorre per l’annullamento degli atti con i quali un’Università ha affidato, con procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alcuni servizi educativi presso un polo museale.

La ricorrente si vede negare l’aggiudicazione in esito ad una verifica, condotta dal RUP, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte nella rispettiva relazione tecnica di accompagnamento dell’offerta.

Nel caso di specie, il Tar ricorda che, nell’ambito di una procedura di gara, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione va demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento (cfr art. 84, co. 1, del D.Lgs n. 163/2006).

Al RUP competono, invece, tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, ivi compresi gli affidamenti in economia, unitamente alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto (ex. art. 10, co. 2).

Dal combinato disposto di queste norme si evince, dunque, che, nel caso di gare da aggiudicarsi a mezzo del suddetto criterio, l’attività valutativa rappresenta un competenza esclusiva della commissione, mentre ben possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, in ragione delle previsione generale contenuta nell’art. 10 comma 2, d.lgs. n. 163/2006, che affida a questa figura lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Nella procedura in questione, il RUP ha tuttavia esorbitato dalle competenze attribuitegli dalla legge dal momento che ha fatto contestare alla cooperativa istante la mancanza di un elemento dell’offerta tecnica, soggetto a valutazione della commissione, non quindi di un requisito di partecipazione, né di un titolo abilitativo richiesto per l’esecuzione del contratto.

A questo primo rilievo, si aggiunge un’ulteriore censura alla stazione appaltante per aver questa modificato il punteggio attribuito all’offerta tecnica dopo aver conosciuto il contenuto di quella economica, così contravvenendo al fondamentale principio che, a tutela della trasparenza e dell’imparzialità dell’amministrazione, impone di tenere separate le due componenti dell’offerta.

Come noto, infatti, il principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica.

Se così non fosse, infatti, la sola possibilità di conoscere gli elementi attinenti l’offerta economica consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica sì da poterne sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti di una delle offerte complessivamente considerate così inficiando la regolarità della procedura.

Il ricorso viene quindi accolto.

Stefania Fabris


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