Con comunicato del Presidente dell’ANAC in data 5 ottobre 2016  sono state fornite “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo  della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo  più basso”.

L’art. 97, comma 2, del d.lgs 50/2016 prevede che quando il  criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle  offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad  una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai  candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al  sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle  lettere da a) a e)».

L’ANAC  ricorda, innanzitutto, che:

  • la facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica di cui  all’art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori,  servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del  Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In  tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede  all’esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero  delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.
  • ai sensi del citato’art. 97, comma 6, «La  stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che,  in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», anche se ciò non è  espressamente previsto nella documentazione di gara.

L’Autorità fornisce poi precise indicazioni per ciascuno dei cinque criteri indicati dal nuovo Codice, fra i quali  sorteggiare quello da applicare in sede di gara:

  • criterio sub lett a) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media: in questo caso l’abrogazione  dell’art. 121, comma 1, d.p.r. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia  stato trasposto nel nuovo Codice, comporta che “il mancato accantonamento di un’offerta  identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo  della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori  economici ammessi alla gara”;
  • criterio sub lett b) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra“, la mancata indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il   10%, può essere colmata leggendo la norma come se fosse sottintesa la frase «rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso»;
  • criterio sub lett. c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento e criterio sub lett d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento, i due criteri portano al medesimo risultato, per cui  può essere utilizzato indifferentemente uno dei due;
  • criterio sub lett. e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento ((tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4, , si tratta dello stesso criterio della lettera a) con la manipolazione  della media degli  scarti, per cui, una volta accantonate le ali,  individuata la media e lo scarto medio delle offerte che superano la predetta media, questo deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da  moltiplicare allo scarto quadratico medio (con l’annotazione che il metodo e) coincide con quello a)  quando il coefficiente estratto è pari a 1).

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