In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta non può costituire, di per sé, motivo per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta.

Tar Toscana, sez. I, sentenza 12 ottobre 2016, n. 1524, Presidente Pozzi, Estensore Massari

A margine

In esito all’esperimento di una gara telematica per l’affidamento di alcuni lavori, una delle imprese partecipanti impugna davanti al Tar il verbale con il quale è adottata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, a favore di altra ditta.

In particolare la ricorrente lamenta la violazione della par condicio tra i concorrenti per avere l’aggiudicataria violato il limite fissato dalla legge di gara in ordine alle dimensioni del file contenente l’offerta tecnica che, secondo la lettera d’invito, doveva essere contenuta in un file delle dimensioni massime di 20 mb. Condizione questa, confermata anche dalla stazione appaltante che, in risposta ad un quesito, aveva precisato che “…rimane il limite dei 20 Mb in un unico file”.

La stazione appaltante, costituita in giudizio, ricorda che il chiarimento menzionato non risulta pubblicato sul sistema telematico e, dunque, non poteva essere conosciuto dagli altri concorrenti e che, comunque, tale limite non era imposto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.

Per risolvere la controversia il Tar richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta (non rileva se in forma cartacea o digitale) non può costituire, di per se motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta (Cons. di Stato sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677; Tar Abruzzo, L’Aquila, 1 giugno 2016, n. 344; Tar Emilia-Romagna, sez. I, 18 dicembre 2014, n. 1242).

Nel caso in esame non risulta peraltro dimostrato che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia determinato una più incisiva illustrazione dell’offerta a cui sarebbe stato attribuito il miglior punteggio.

D’altro canto, neppure la legge di gara sembra suscettibile di univoca interpretazione riferendo alternativamente il limite in parola “all’offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa i requisiti di ordine generale” dovendo pertanto essere interpretata secondo il senso fatto palese ed assegnando la prevalenza al principio del favor partecipationis e all’affidamento dei concorrenti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016 n. 1889).

Pertanto il Tar giudica il ricorso infondato e conferma l’aggiudicazione a favore l’impresa che ha presentato l’offerta tecnica contestata nelle dimensioni.

di Simonetta Fabris


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