Deve essere disattesa, per non dimostrata ricorrenza del necessario elemento oggettivo, la domanda risarcitoria relativa all’asserito danno diretto al patrimonio indisponibile per abbattimento di fauna selvatica a seguito di numerosi decreti di prelievo adottati dalla Provincia già dichiarati illegittimi innanzi al giudice amministrativo.

Sussiste la responsabilità erariale dell’assessore provinciale e del dirigente per i danni per le spese legali che la Provincia ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza nei giudizi amministrativi,

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza 22 dicembre 2016, n. 42, Presidente f.f. estensore Enrico Marinaro.


A margine

La gestione della fauna selvatica da parte degli Enti pubblici, sempre più frequentemente, diviene argomento di particolare sensibilità su cui possono sorgere veri e propri conflitti tra soggetti portatori di interessi differenti.

Se, infatti, da un lato si manifesta l’esigenza di approntare misure di controllo faunistico al fine di ridurre – in particolare su territori marginali e deboli come quelli montani e pedemontani – i danni cagionati da alcune specie animali, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli apportati alle coltivazioni presenti o quelli indiretti discendenti da sinistri stradali, dall’altro si profila, sempre e comunque, l’interesse pubblico alla tutela ed alla corretta preservazione dell’ecosistema.

I provvedimenti con cui le amministrazioni cercano di concretizzare questa difficile opera di bilanciamento e contemperamento dei diversi interessi in gioco vengono, così, ad essere frequentemente oggetto di impugnative innanzi al Giudice amministrativo proprio a causa della forte conflittualità esistente tra i soggetti a diverso titolo interessati.

Si tratta, a ben vedere, di un fenomeno diffuso e ampiamente conosciuto su cui si è già sviluppata una copiosa giurisprudenza, specie amministrativa.

Ciò che invece merita attenzione, anche per i possibili sviluppi legati ad un tema così delicato, è l’azione recentemente promossa da una Procura contabile nei confronti di un Assessore provinciale e del Dirigente competente per il danno erariale asseritamente cagionato per aver disposto – con provvedimenti illegittimi –  l’abbattimento di specie faunistiche protette.

A detta della Procura agente, infatti, l’esistenza di numerosi decreti di prelievo adottati dalla Provincia già dichiarati illegittimi innanzi al Giudice amministrativo, senza tuttavia che potesse essere impedito l’abbattimento dei capi indicati, avrebbe portato ad un danno al patrimonio indisponibile dello Stato, affidato alla gestione della Provincia, posto che le specie faunistiche hanno un valore non solo ambientale e culturale ma anche economico, per la cui quantificazione il Pubblico Ministero ha deciso di moltiplicare il “valore tassidermico” di ciascuna specie per il numero degli esemplari abbattuti.

E’ stato così contestato, solidalmente ai due convenuti, un danno diretto di ben 1.136.250,00 Euro.

A detta voce è stato poi sommato il danno indiretto riconducibile alle spese legali e di giudizio sostenute dalla Provincia nei giudizi amministrativi in cui l’Ente è poi risultato soccombente, pari ad € 21.919,64.

L’attore erariale non ha ritenuto, poi, configurabile come autonoma posta il cd. “danno ambientale”, atteso che per la sua giuridica ed autonoma configurabilità il pregiudizio ambientale e/o all’ecosistema deve superare una soglia di ‘significatività’ e ‘misurabilità’ di una certa consistenza, tanto è vero che tali accertamenti e valutazioni sono accentrate nel Ministero dell’Ambiente.

Infine, sul piano dell’elemento soggettivo, il ravvisato pregiudizio sarebbe stato addirittura ascrivibile al dolo o, quantomeno, alla colpa grave, dato l’evidente scostamento dai parametri di legalità e correttezza nell’esercizio delle loro competenze istituzionali e in considerazione della reiterata adozione dei decreti di prelievo, senza mai provare a mettere in atto misure alternative di contenimento di eventuali asseriti, ma non accertati in modo rigoroso, problemi arrecati dalla fauna selvatica.

La sentenza – La causa è stata decisa dalla competente Sezione giurisdizionale di Bolzano con la sentenza n. 42/2016 che, nel merito, ha rigettato la tesi attorea circa il presunto pregiudizio erariale arrecato al patrimonio (faunistico) indisponibile dello Stato.

Il Collegio ha richiamato, anzitutto, il principio cardine secondo cui, ai fini dell’affermazione della responsabilità amministrativa non è sufficiente l’illegittimità dell’atto o del comportamento, ma è necessario che l’azione o omissione sia anche illecita e produttiva di danno ingiusto per l’ente (SS.RR. n. 457/86) tanto che la giurisprudenza, ormai granitica, della Corte dei conti sottolinea la distinzione tra illiceità del comportamento e illegittimità dell’atto, affermando che solo il primo e non il secondo è oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, atteso che i vizi di legittimità di un atto non comportano ‘ex se’ un illecito contabile, sia perché possono non comportare un evento lesivo, sia per la necessità della sussistenza dell’elemento psicologico almeno della colpa grave.

Ed è proprio l’insussistenza di un concreto danno diretto all’Erario che, nel caso di specie, viene rilevata dal Collegio in quanto la Procura contabile non ha invero prospettato alcun elemento probatorio, o anche solo indiziario, utile a configurare un intervenuto pregiudizio, a seguito dell’adozione dei decreti medesimi, al complessivo ecosistema provinciale.

In altre parole il Giudice ha ritenuto che “il ragionamento del p.m. tenda a delineare una lesione della “fruibilità” della biodiversità priva di ogni comprovato riscontro nella presente realtà territoriale e quindi meramente astratta se riferita al caso di specie”, di talché, le conseguenti asserzioni dell’attore erariale vengono fatalmente ad appalesarsi come indimostrate, generiche nonché sfuggenti in ordine ai cruciali profili dell’an e del quantum del contestato danno.

In particolare il Collegio ha censurato l’impostazione assunta dalla Procura laddove la alternativa valutazione di liceità/illiceità del prelievo viene ad essere estesa indifferentemente a tutti gli esemplari considerati nei singoli ricorsi impugnati innanzi al Giudice Amministrativo dalle associazioni ambientaliste, a seconda dell’emissione di una pronuncia favorevole/sfavorevole alla Provincia.

D’altra parte, non può essere esaltata oltremisura quella valenza deontologica e di indirizzo assunta dalle decisioni della Magistratura contabile: esse presuppongono, sempre e comunque, l’ineludibile accertamento di una effettiva lesione erariale, rischiando altrimenti di tramutarsi in sentenze-manifesto, estranee alle potestà intestate al Giudice della responsabilità.

Per tali ragioni è stata dunque disattesa, per non dimostrata ricorrenza del necessario elemento oggettivo, la domanda risarcitoria relativa all’asserito danno diretto al patrimonio indisponibile.

Al contrario, invece, i convenuti sono stati condannati al risarcimento del danno indiretto discendente dalle spese legali e di giudizio sopportate dalla Provincia innanzi al Giudice Amministrativo, dato che a questi non poteva sfuggire la alta probabilità di impugnative da parte delle associazioni protezionistiche e dei conseguenti oneri di spese legali per soccombenza a carico dell’Ente: pertanto, la reiterata adozione di decreti di prelievo affetti dalle medesime carenze istruttorio-motivazionali integra chiaramente in capo ai convenuti gli estremi della colpa grave, sub specie di macroscopica e imperdonabile imprudenza.

Marco ComaschiStudio Legale “Gastini” Piazzetta Santa Lucia, 1, Alessandria


Stampa articolo