Con la deliberazione n. 1/2013 la Corte dei conti Lombarda ha confermato che deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sia il trattamento accessorio finanziato con il fondo per le risorse decentrate, sia il fondo per il lavoro straordinario.
L’art. 9 comma 2 bis del D.Lgs. n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è sempre automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Una interpretazione letterale della norma poteva suggerire la applicazione al trattamento accessorio finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa e non alle risorse destinate a retribuire il lavoro in orario straordinario (fondo per il lavoro straordinario). Concordi pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti (Sezione Lombardia n. 423/2012 – Sezioni Riunite n. 11 e 51/2011) hanno condiviso una nozione di trattamento accessorio coincidente con quella delineata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 secondo la quale non ci sono deroghe od esclusioni, in quanto la regola generale prevista dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti. Pertanto sia il fondo per le risorse decentrate e sia il fondo per il lavoro straordinario devono essere proporzionalmente ed automaticamente ridotti in relazione alle cessazioni di personale nell’anno precedente.

Lombardia 1.2013


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