Anche l’accesso civico, pur segnando il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A), come ogni altra posizione giuridica attiva, non può essere esercitata dal suo titolare con finalità emulative o con modalità distorte e abusive

Tar Veneto, sezione terza, sentenza n. 607 del 14 giugno 2017 – Presidente Rovis, estensore Rinaldi

A margine

Un soggetto lamenta l’omessa pubblicazione, sul sito istituzionale di un comune, dei dati relativi ad una manifestazione natalizia.

A fronte del diniego tacito formatosi sulla rispettiva istanza, ritenendo violati gli articoli 5 e 10 del D.Lgs n. 33/2013, il ricorrente domanda l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere alla pubblicazione e la condanna dell’Ente all’integrale ostensione dei documenti richiesti.

Il Comune, costituitosi in giudizio, premette che il ricorrente è persona nota all’amministrazione e agli organi di stampa per la solerzia e lo scrupolo con cui è solito presentare plurime e meticolose istanze di accesso civico volte a conoscere, in ogni dettaglio, le modalità di allocazione delle risorse pubbliche in relazione alle più disparate iniziative o manifestazioni.

Censura, quindi, l’uso eccessivo e distorto, talvolta esasperato, dell’accesso civico fatto valere dallo stesso, rimarcando come l’esercizio distorto di tale istituto rischi di compromettere il buon andamento dell’amministrazione, chiamata ad evadere continue richieste di accesso civico, sino quasi a paralizzarne l’attività.

Il Tar rigetta il ricorso sul presupposto che risultano correttamente adempiuti dal Comune gli obblighi di pubblicità sullo stesso gravanti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato del D.Lgs. n. 97/2016, avendo lo stesso pubblicato, nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” della Sezione Amministrazione trasparente del proprio sito, il verbale di deliberazione di giunta comunale, munito dei relativi pareri di regolarità contabile e tecnica, da cui si evincono tutti i dati rilevanti dell’iniziativa.

Il Comune, infatti, non era tenuto a pubblicare documenti o dati ulteriori, considerato che l’art. 22 del D.Lgs. n. 97/2016 ha abrogato la previsione, originariamente contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, che imponeva alla P.A. di pubblicare, oltre al provvedimento finale, anche i principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Nel caso di specie, tra l’altro, nessun diniego tacito dell’Ente Locale è ravvisabile in relazione all’istanza di accesso civico libero, generalizzato o aperto presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 e relativa a dati e documenti per i quali non sussiste l’obbligo di pubblicazione.

Tale istanza risulta infatti correttamente evasa dal Comune.

A questo si aggiunga che:

– l’accesso civico, pur segnando il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere, come ogni altra posizione giuridica attiva, non può essere esercitata dal suo titolare con finalità emulative o con modalità distorte e abusive;

– nella vicenda all’esame del Tar tutti i dati e le informazioni rilevanti della manifestazione natalizia in possesso del Comune sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e/o comunicati personalmente al ricorrente;

– possono formare oggetto della richiesta di accesso civico solo i documenti e i dati già in possesso della P.A., che non è tenuta a raccogliere informazioni che non siano in suo possesso né a rielaborare le informazioni che detiene, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato;

– il Comune, che ha trasmesso all’istante la relazione conclusiva, la rendicontazione e la richiesta liquidazione del saldo del contributo per la manifestazione, non era tenuto a fornire al ricorrente anche i singoli documenti giustificativi delle entrate e delle uscite relative alla rendicontazione dell’associazione beneficiaria del contributo, per il motivo che essi non sono stati specificamente richiesti nell’istanza di accesso civico sulla quale l’amministrazione è stata chiamata a pronunciarsi.

Il cittadino non può infatti integrare in giudizio l’istanza di accesso civico e chiedere per la prima volta al giudice di condannare il Comune a ostendere documenti, dati o informazioni mai richiesti in precedenza alla P.A.: nessun diniego tacito può, dunque, dirsi formato sul punto.

Stefania Fabris


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