La pregressa partecipazione dei commissari ad altre fasi della procedura di gara è possibile fonte di inquinamento rispetto ad una imparziale selezione delle varie proposte, potendo comportare potenzialmente un condizionamento degli esiti della selezione.

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 4 novembre 2017, n. 1306, Presidente Farina, Estensore Falferi

A margine

Il fatto – Una Centrale Unica di Committenza indice, per conto di un Comune, una gara aperta per l’affidamento di alcuni servizi assistenziali da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della procedura, l’impresa seconda classificata impugna l’aggiudicazione lamentando, tra le altre cose, l’illegittima composizione della commissione giudicatrice.

La sentenza – Il Tar accoglie il ricorso ricordando che il comma 4 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”

A fronte di tale previsione normativa, nella gara in esame, si rileva che il Responsabile dell’Area Gestione Territorio della CUC ha:

  • indetto la gara ed approvato il bando e gli atti ad esso allegati;
  • nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale Presidente e il responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune interessato quale membro;
  • approvato, sempre in qualità di Responsabile dell’Area Gestione Territorio della Comunità, e non certo quale Presidente della Commissione giudicatrice, tutti i verbali di gara.

Alla luce di tali atti, risulta fondata la censura relativa alla violazione dell’art. art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, in quanto l’aver approvato gli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e, attraverso la formalizzazione, una piena condivisione.

Più in particolare, l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040).

La stessa sezione ha già avuto modo di evidenziare che la pregressa partecipazione ad altre fasi della procedura di gara è possibile fonte di inquinamento rispetto ad una imparziale selezione delle varie proposte, potendo comportare potenzialmente un condizionamento degli esiti della selezione (Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 8 novembre 2016, n. 1456).

Conclusioni – Nel caso in esame vi è una coincidenza di ruoli e compiti che appare obiettivamente incongrua, atteso che il soggetto controllato (Presidente della Commissione giudicatrice) coincide con il soggetto controllore (Responsabile dell’Area Gestione Territorio della CUC che approva i verbali di gara), il quale ha, altresì, nominato la Commissione giudicatrice.

Sotto altro distinto profilo, anche la posizione del responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune interessato, quale membro della commissione, appare censurabile.

Tale soggetto era stato infatti indicato nel bando di gara anche quale “Direttore dell’esecuzione del Contratto”.

Ebbene, l’avvenuta sostituzione di tale Direttore dell’esecuzione del Contratto con altro soggetto dopo la notificazione del ricorso, non pare incidere sulla posizione del medesimo nell’ambito della Commissione giudicatrice, atteso che al momento dell’effettuazione delle valutazioni delle offerte tecniche, lo stesso risultava a tutti gli effetti indicato quale direttore dell’esecuzione del contratto, situazione che, come tale, appare ricadere nello spettro applicativo del comma 4 dell’art. 77 più volte citato, che tende ad evitare che la scelta dell’operatore economico possa essere anche solo potenzialmente influenzata.

Pertanto il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice e di tutti gli atti successivi, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva.

di Simonetta Fabris


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