La nomina di due coniugi all’interno di una Commissione di gara, seppur non opportuna, non è illegittima laddove non sia dimostrata l’influenza del rapporto tra i due commissari sul risultato della gara.

Tar Marche, Ancona, sez. I, sentenza 19 ottobre 2017, n. 789, Presidente Filippi, Estensore Ruiu

A margine

Il fatto – Una stazione appaltante indice una gara informale con applicazione del criterio dell’OEPV, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016, di un servizio di assistenza tecnica.

In esito alla procedura, la ricorrente, sesta classificata, impugna gli atti gara deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 77, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, per violazione dell’obbligo di astensione da parte dei commissari esperti, alla luce dell’art. 51 c.p.c., ultimo comma, e la violazione dei doveri di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa per essere, gli stessi commissari esperti nominati, oltre che dipendenti dell’ente, anche coniugi o, perlomeno, conviventi more uxorio.

La sentenza – Il Tar ritiene il ricorso infondato. In particolare il collegio osserva che il rapporto di coniugio tra due commissari non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c. e richiamate dall’art. 77, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Allo stesso modo, in tutta evidenza, non è applicabile alle Commissioni di gara l’articolo 9 del R.D. n. 12 del 1941, che riguarda l’ordinamento giudiziario.

Indubbiamente, si può sostenere che la nomina di due coniugi all’interno di una Commissione di gara non sia opportuna. Tale inopportunità si è però verificata nel contesto di un appalto che poteva essere assegnato senza gara, e dove peraltro non risulta contestata la presenza, nei commissari, delle competenze richieste per la relativa nomina.

A questo scenario si aggiunge la decisiva assenza di deduzioni concrete relative al comportamento di due commissari (ad esempio, valutazioni identiche o evidenti segni di coordinamento di dette valutazioni).

Conclusioni – Ad avviso del Tar non possono, quindi, trovare accoglimento le censure di parte ricorrente, con riguardo alla violazione del principio d’imparzialità. Infatti, alla mancanza di una norma imperativa che stabilisca l’incompatibilità si accompagna l’assenza qualunque deduzione concreta riguardo all’influenza del rapporto tra i due commissari sul risultato della gara e, quindi, sull’effettiva presenza del rischio di lesione del principio ricordato.

 

 


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