La pubblica amministrazione, una volta bandita una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cosulenza, ha il dovere di concludere il procedimento, a meno che non adotti un provvedimenti di revoca o di annullamento d’ufficio dell’avviso di selezione, nei limiti in cui ciò sia consentito dall’ordinamento.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sentenza 27 marzo 2014, n. 171, Pres. Anastasi, Est. Barone

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