Sui rimborsi spese per lo svolgimento occasionale di attività a titolo gratuito non si applicano le ritenute alla fonte.

Il quesito

Quale trattamento fiscale deve essere applicato ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio corrisposti per le attività, senza compenso, dei docenti in convegni e seminari?

La risposta

Il rimborso delle spese documentate ai relatori di seminari e convegni, che non svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, non è soggetto alla ritenuta alla fonte ex art. 25 del DPR n. 600 del 1973, a condizione che non venga corrisposto anche un compenso. Se i percettori occasionali percepiscono un compenso per la loro attività, il rimborso delle spese di viaggio, vitto, e alloggio è assoggettato, invece, alla ritenuta alla fonte di cui al citato art. 25.

E’ questa la riposta fornita con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013 dall’Agenzia delle Entrate ad un interpello presentato su questa problematica.

L’Agenzia premette che il trattamento tributario dei rimborsi spese varia in relazione alla natura del rapporto in base al quale sono svolte le attività di docenza. Ricorda poi che, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio per la loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico.

L’Agenzia ritiene possibile non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’Istituto.

Sempre a parere dell’Agenzia, la semplificazione non si può applicare applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale e dovrà essere assoggettato a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973.


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