Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento secondo cui il provvedimento che contesta una lottizzazione abusiva va emanato all’esito di un procedimento partecipato a norma dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2000 n. 948; 29 gennaio 2004 n. 296; 11 maggio 2004 n. 2953; III, 10 settembre 2012, n. 4795; 11 settembre 2012, n. 4801; VI, ord. 5 dicembre 2012, n. 4754).

Pertanto, l’avvio del suddetto procedimento deve essere essere comunicato agl’interessati ed ai contro-interessati come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo. Il carattere vincolato dell’esercizio del potere sanzionatorio previsto dalla disposizione in materia (art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, già art. 18 l. 28 febbraio 1985, n. 47) non depone in senso contrario.

 Consiglio di Stato n. 9286 del 17 dicembre 2013

 


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