Il Consiglio di Stato con la recente sentenza del 5 marzo 2013 ribadisce che l’esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), per violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, risponde all’esigenza di garantire l’amministrazione pubblica relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae.

La valutazione, con significato rigidamente preclusivo, di qualsivoglia inadempimento tributario nasce dalla esigenza di assicurare la effettività del principio di libera concorrenza, che non esplica soltanto effetti positivi sull’ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare per le imprese presenti nel mercato, ma anche effetti positivi per la pubblica amministrazione, diretti a che non si configurino, a carico delle imprese, debiti tributari, che incidono oggettivamente sull’affidabilità e solidità finanziaria delle stesse e quindi sul servizio reso all’amministrazione.

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 5 marzo 2013, n. 1332

 


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