Entro il 31 marzo 2013 i piccoli Comuni devono associare gli uffici competenti ad espletare le gare per appalti di lavori, servizi e forniture.

Il suddetto obbligo, sancito dall’art. 23, co. 5, del DL 201/11, come novellato dall’art. 29, co. 11ter, del DL 216/11, si applica alle sole procedure di gara, rimanendo in capo ai singoli enti la responsabilità esclusiva per la gestione delle fasi, di programmazione e progettazione, a monte dell’appalto e, a valle, di esecuzione del contratto.

I piccoli Comuni restano autonomi per quanto riguarda i soli affidamenti diretti, nei casi ammessi dall’ordinamento (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 271/2012).

Entro la fine di marzo, potranno quindi profilarsi due tipi di situazioni:

a) se è già costituita un’Unione di Comuni, l’istituzione di un’unica centrale di committenza dovrà, verosimilmente, essere a questa rimessa;

b) se questa non è stata ancora costituita, i Comuni potranno stipulare una convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 (non, invece, un consorzio di funzioni tra enti locali, vista la soppressione di queste entità operata dalla legge finanziaria per il 2010).

Il termine del 31 marzo si intreccia, peraltro, con l’obbligo di avviare, già a partire da quest’anno, la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e, dall’anno prossimo, dell’intero novero delle funzioni fondamentali.

In alternativa alla creazione della Stazione unica appalti, ai sensi dell’art. 33, co. 3bis, del Codice dei contratti pubblici, questi enti potranno effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento nonchè attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.


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