La sentenza d’appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 529 c.p.p. non può essere considerata sentenza di condanna, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del comma 46 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012. Questa norma vieta ai pubblici ufficiali condannati per delitti contro la pubblica amministrazione di essere nominati in commissioni e assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

La CiVIT con la deliberazione n. 14/2013 afferma che comunque le precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, possono assumere rilievo, per ragioni di opportunità e cautela, per quanto riguarda l’affidamento di particolari compiti e funzioni, e che tale conclusione non contrasta con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, perché viene in discussione non una ipotesi di assoluta incompatibilità, ma una valutazione di funzioni comunque affidabili al soggetto che ha riportato la precedente condanna.

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