E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 2015 il decreto del Ministero dell’economia 7 agosto 2015 sulle procedure di valorizzazione o alienazione che riguardano immobili di proprietà dello Stato.

In caso di alienazione degli immobili, il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’Agenzia del demanio, corrisponde agli enti territoriali su cui insistono gli immobili, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli stessi secondo i parametri indicati nell’allegato al decreto (tempistica del procedimento di valorizzazione  e  complessità dell’intervento). La quota premiale puo’ essere corrisposta anche mediante cessione di beni immobili per valore equivalente.

La procedura per la stipulazione dell’accordo di programma fra il Comune proponente e l’Agenzia del demanio per il recupero degli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, che costituisce variante urbanistica e per la partecipazione dell’ente locali ai proventi della dismissione, è prevista partecipazione ai proventi è prevista dall’art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 164 del 2014, secondo cui, fra l’altro,  ‹A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione sia stata modificata anche ai sensi del medesimo articolo (ndr. con l’accordo di programma), sia attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo le modalita’ determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell’Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa›.


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