La gestione dei rapporti contrattuali non può avvenire in violazione del principio di separazione tra l’attività di indirizzo politico e l’attività di gestione amministrativa-

Tar Liguria, sez. II, sentenza n. 412 del 26 aprile 2016Presidente FF Morbelli, relatore Vitali

A margine

Un Comune procede, mediante deliberazione di Giunta comunale, a revocare l’incarico esterno per l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle entrate comunali.

L’attività svolta dalla società affidataria del servizio non risulta infatti più remunerativa per l’Ente, che dispone ora delle risorse interne per gestirla in proprio.

Il Tar rileva l’incompetenza della Giunta a provvedere, in violazione del principio generale di separazione funzionale tra l’attività di indirizzo politico e l’attività di gestione amministrativa.

In altri termini, la revoca poteva essere adottata esclusivamente dal dirigente competente ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

L’attività di gestione del rapporto contrattuale, la cui stipulazione è specificamente rimessa ai dirigenti dall’art. 107, co. 3, lett. c) del Tuel, rientra infatti nella gestione amministrativa di  esclusiva competenza dirigenziale: la deliberazione va quindi annullata perchè viziata da incompetenza.

Stefania Fabris


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