“Un Comune sotto i mille abitanti che intende effettuare nuove assunzioni deve rispettare un duplice limite: quello dell’intervenuta cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “nell’anno precedente” a quella in cui si intende procedere al turn over e quello del rispetto del tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell’anno 2008”.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 332 del 16 novembre 2016; Pres. S. Rosa, Est. L. De Rentiis.

A margine

Con questo recentissimo parere la Corte dei Conti Lombardia illustra, in modo sintetico, ma chiaro, i limiti cui soggiacioni i comuni con meno di mille abitanti. In particolare, i giudici contabili richiamano il comma 562 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che così recita: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558».

Come emerge dal tenore letterale della norma sopra richiamata un ente locale sotto i mille abitanti, che intende procedere ad una nuova assunzione, deve rispettare due limiti:

  1. coprire solamente i posti a tempo indeterminato cessati  “nell’anno precedente” a quella in cui si intende procedere al turn over;
  2. non superare il tetto di spesa complessivo sostenuta per il personale nell’anno 2008.

In ordine al primo limite, la Corte ricorda che le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 52/2010) hanno affermato che “per gli enti non soggetti al patto di stabilità le cessazioni intervenute possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi. In altre parole, poiché si tratta di piccoli comuni, il turn over include tutte le vacanze complessivamente verificatesi (ma non ancora coperte) nell’arco temporale compreso tra l’anno antecedente l’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2007) e quello precedente l’assunzione”.

di Ruggero Tieghi


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