Con atto di orientamento adottato nell’adunanza plenaria del 13 luglio u.s., l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha segnalato che la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

Per il compenso stabilito per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti (prima fascia demografica punto a), tabella di cui all’allegato 1, ex art.1 del DM 20 maggio 2005) e delle province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti (prima fascia demografica punto a) stessa tabella), il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all’80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza.

Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge.

Per i comuni con meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all’80% del compenso base annuo lordo come individuato nel DM 20 maggio 2005.

L’adunanza dell’Osservatorio auspica la più ampia condivisione operativa del predetto orientamento, tenuto conto della oggettiva necessità di una stabilità regolativa degli aspetti trattati concernenti i rapporti contrattuali instaurati dall’ente locale per provvedere a garantire l’esercizio delle importanti funzioni attribuite dall’ordinamento ai revisori dei conti.

L’efficacia dell’atto di orientamento consiste nella rappresentazione di una linea di azione per l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina della materia interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti.

Atto di orientamento del 13 luglio 2017


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