Il contratto di avvalimento con un’impresa indiana per integrare il requisito di capacità tecnica del fatturato non è idoneo a dimostrare lo stesso a fronte della sede legale dell’impresa ausiliaria in uno Stato non aderente all’Accordo sugli Appalti Pubblici né ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell’Unione Europea nel settore degli appalti in India.

Tar Lazio, sez. III, sentenza 27 novembre 2017, n. 11764, Presidente De Michele, Estensore Lomazzi

A margine

Il fatto – Nella vicenda una stazione appaltante indice una gara, con procedura negoziata e metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di convogli per il servizio ferroviario regionale.

La ricorrente, partecipante alla gara, viene esclusa per difetto dei requisiti di capacità tecnica, non avendo realizzato, nel periodo di riferimento 2012-2016, un fatturato complessivo almeno pari a € 200 milioni, generato dalla fornitura di convogli ferroviari a trazione diesel e/o elettrica. Pertanto si rivolge al Tar affermando che la stazione appaltante non aveva valutato in concreto gli elementi di capacità forniti tra cui il contratto di avvalimento presentato con riferimento ad un’impresa avente sede legale in India.

La sentenza – Sulla questione del contratto di avvalimento il giudice evidenzia, come già fatto dalla stazione appaltante nella determina di esclusione, che il suddetto negozio non può valere per integrare il requisito di capacità tecnica del fatturato, giacché la società ausiliaria ha sede legale in India, Paese non aderente all’Accordo sugli Appalti Pubblici né ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell’Unione Europea nel settore degli appalti in India (cfr. art.49 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in ultimo, Tar Emilia-Romagna, II, n. 126 del 2017).

Conclusioni – Secondo il giudice, anche considerando la ricorrente come società di nuova costituzione, la stessa ben poteva comprovare la propria capacità tecnica tramite documentazione alternativa, soggetta alla valutazione di idoneità della stazione appaltante, ex art.86 e all.XVII del D.Lgs. n. 50 del 2016, senza pretendere di modificare i relativi requisiti fissati dal Bando di gara, per giunta non oggetto di impugnazione.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris

 


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