L’annullamento della procedura di concorso, confermata, in sede giurisdizionale, dalla accertata mancanza di trasparenza, obiettività e imparzialità di giudizio dei commissari, determina la loro responsabilità erariale nei confronti del Comune.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 10 gennaio 2018, n. 18, Presidente Maggi, Estensore Bombino

A margine

Il fatto – La procura della Corte dei conti chiede la condanna al pagamento del danno erariale, in favore di un Comune, dei membri della commissione giudicatrice di un concorso a due posti di operatore municipale poi annullato per irregolarità compiute dagli stessi commissari, come denunciate da due partecipanti esclusi.

La sentenza – Secondo la Corte, le articolate, chiare e convincenti motivazioni della sentenza 4746/2005 del Tar Lazio che ha annullato gli esiti del concorso, confermata dal Consiglio di stato con sentenza n. 4411/2006, appaiono risolutive al fine del decidere.

In particolare, l’annullamento della procedura di concorso conferma la mancanza di trasparenza, obiettività e imparzialità di giudizio dei commissari che non hanno adeguatamente motivato il punteggio assegnato a ciascun elaborato evidenziando l’iter logico seguito per la valutazione complessiva (identico per tutti i candidati tranne che per quello assegnato al vincitore, nonostante gli errori commessi nella relativa prova).

Pertanto emerge l’evidente responsabilità dei convenuti di cui si ravvisa l’elevata intensità della volontà colpevole nell’attribuzione illogica e disparitaria dei punteggi tra il candidato vincitore e i candidati esclusi.

Conclusioni – Nel caso di specie, dalle errate valutazioni delle prove da parte della Commissione, è derivato l’annullamento degli atti della procedura concorsuale e la revoca della nomina del primo classificato.

I danni derivanti consistono, quindi, in spese prive di utilitas così quantificate: euro 1.549,00 (compensi per la Commissione), euro 5.277,53 (pari alle differenze economiche corrisposte nel periodo di incarico ai dipendenti ricorrente e vincitore), per un totale di euro 6.826,53, più le spese legali per i giudizi amministrativi e per quelli promossi dai dipendenti del Comune, per come impegnate.

Va invece esclusa la posta relativa al danno da disservizio in quanto non provato.

Pertanto la commissione è condannata al pagamento, in favore del Comune, della somma complessiva di euro 6.826,53, ponendo a carico del presidente della commissione, la somma di euro 3.413,265 tenuto conto del ruolo rivestito e della perseveranza dello stesso nel fornire all’Ente una rappresentazione corretta dei fatti a fronte degli esposti-denuncia seguiti alla conclusione della selezione circa asserite irregolarità nell’attribuzione dei punteggi a ciascuno dei partecipanti; la restante quota di euro 1.706,63 a carico dei due membri della commissione, in parti eguali.

 


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