Il significativo ritardo con cui è messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione arreca un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole e determinando l’illegittimità della delibera consiliare di approvazione del rendiconto del comune.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 giugno 2018, n. 3814, Presidente Saltelli, Estensore Giovagnoli

Il fatto

Il Tar Calabria, con sentenza 1900/2017 accoglie il ricorso di alcuni consiglieri comunali annullando la delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2016 e la deliberazione con cui è adottato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria avendo riscontrato la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., per non essere stata, la relazione dell’organo di revisione, messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del relativo termine di esame (non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare).

Il Comune ricorre dunque in appello.

La sentenza

Secondo il collegio, la violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica essendo stata resa disponibile ai consiglieri comunali soltanto due giorni prima della seduta consiliare che ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.

Ne consegue la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., dello Statuto comunale e del regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., infatti, “il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”.

Lo Statuto comunale specifica che il revisore “collabora con il Consiglio nella sua funzione d’indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto del bilancio, nella quale esprime proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.

Da ultimo, il regolamento comunale di contabilità ribadisce ulteriormente che almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente:

  • la proposta di deliberazione;
  • lo schema di rendiconto;
  • la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del T.U.E.L. approvata dalla Giunta;
  • la relazione dell’organo di revisione.

Conclusioni

Ad avviso del collegio, pertanto, non vi è dubbio che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che lo Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare.

Pertanto il ricorso è respinto.


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