Quanto maggiore è la libertà di elaborazione della proposta fissata dalla stazione appaltante nella lex specialis, tanto minore sarà l’esigenza di guidare la commissione giudicatrice con parametri di estremo dettaglio.

I sub-criteri e i relativi punteggi si possono considerare necessari, al contrario, se per ragioni oggettive l’organizzazione del servizio deve rimanere identica per tutti i concorrenti, e la differenza è rimessa ad alcuni dettagli.

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza 7 febbraio 2019, n. 123, Presidente Politi, Estensore Pedron

A margine

Il fatto

All’esito di una procedura per l’affidamento triennale della gestione di aree destinate a mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, il concorrente secondo classificato impugna l’aggiudicazione finale lamentando, tra le altre cose, la violazione dell’art. 95 comma 8 del D.lgs. 50/2016 a causa della mancata fissazione dei punteggi per i sub-criteri, all’interno dei 4 macro-criteri definiti dalla stazione appaltante nell’avviso di gara, corredati di apposite descrizioni.

La sentenza

Il Tar non condivide la censura ricordando che pur essendo la predetta norma applicabile anche alle concessioni di servizi, le precisazioni dell’avviso pubblico riferite ai singoli criteri di valutazione sono semplicemente descrittive, e non costituiscono sub-criteri in senso proprio.

Ad avviso del collegio, per stabilire se le indicazioni con le quali la lex specialis chiarisce il contenuto dei criteri di valutazione siano da intendere come dei veri e propri sub-criteri, occorre prima definire il grado di autonomia e creatività concesso ai concorrenti nell’elaborazione delle rispettive offerte.

È evidente che quanto maggiore è la libertà di elaborazione della proposta, tanto minore sarà l’esigenza di guidare la commissione giudicatrice con parametri di estremo dettaglio. Normalmente, infatti, la presenza di sub-criteri non è utile per l’interesse pubblico, in quanto viene percepita dai concorrenti come uno schema rigido a cui omologarsi, privando così la stazione appaltante degli apporti più innovativi e meno convenzionali. I sub-criteri e i relativi punteggi si possono considerare necessari, al contrario, se per ragioni oggettive l’organizzazione del servizio deve rimanere identica per tutti i concorrenti, e la differenza è rimessa ad alcuni dettagli.

Nel caso in esame, la Stazione appaltante ha lasciato ai concorrenti la decisione sul modello organizzativo dei mercati agricoli, limitandosi a fissare alcuni elementi qualitativi di interesse pubblico. La presenza dei sub-criteri e dei relativi punteggi non sarebbe stata quindi utile, in quanto avrebbe vincolato le offerte a uno schema rigido, che la stessa amministrazione non aveva intenzione di definire, verosimilmente anche per non indirizzare l’aggiudicazione verso un soggetto particolare tra i gestori già presenti e conosciuti sul territorio.

Peraltro, la commissione giudicatrice ha fornito una motivazione, verbalizzata nel verbale della quarta seduta, sulle caratteristiche più apprezzate nelle offerte in gara, chiarendo così il percorso che ha condotto al risultato finale. Esaminato nei dettagli, tale risultato appare solido e difendibile, in quanto l’attribuzione del punteggio in relazione ai singoli criteri non presenta profili di travisamento o errori evidenti.

Pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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