Il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare.

Non occorre, pertanto, tenere conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerare, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.

Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490Presidente Savoia, Estensore Marotta

A margine

In seguito ad una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento annuale (con eventuale rinnovo) del servizio di vigilanza armata, sicurezza, custodia, sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici presso un’ASL, l’impresa undicesima classificata impugna l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, la violazione dell’ art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe avuto le competenze necessarie per valutare le offerte presentate, in ragione della mancanza di esperienza nello specifico settore dei servizi di vigilanza armata, che richiede l’autorizzazione prefettizia in favore dell’istituto di vigilanza e viene svolto da guardie particolari giurate dotate anch’esse di licenza prefettizia.

La sentenza

Il Tar ritiene che, in ragione delle rilevanti funzioni gestionali conferite ai commissari (l’uno direttore di settore per la gestione del patrimonio e gli altri di presidio ospedaliero e di settore lavori pubblici), non risulta comprovata la dedotta carenza di competenza professionale dei componenti della commissione giudicatrice.

Infatti, secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, in tema di gare pubbliche, il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere (Consiglio di Stato, sez. III, 16 aprile 2018 n. 2241).

 

 

 


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