Con Comunicato pubblicato in data odierna, l’A.N.AC. fornisce le delucidazioni richieste da alcuni soggetti aggregatori in ordine a talune disposizioni delle Linee guida n. 13 relative a «La disciplina delle clausole sociali»

In particolare, richiesta di precisare quali siano dati che la stazione appaltante – nel rispetto della clausola sociale – deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell’offerta e per la presentazione del piano di compatibilità da parte dell’offerente, l’Autorità chiarisce quanto segue:

Le previsioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto fornisce all’affidatario della convenzione o dell’accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità.

Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al paragrafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. A seguito della conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), l’Autorità provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo”.


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