Il Mef, con la circolare n. 1/DF in data 4 luglio 2019, fornisce diverse indicazioni operative sul processo tributario telematico (Ptt).

E’ opportuno ricordare che l’obbligo della modalità telematica per la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, è stato introdotto per i ricorsi notificati alla controparte dal 1° luglio 2019 dal Dlgs 119/2018 (art. 16), che ha modificato il Dlgs 546/1992, Codice del processo tributario, (articolo 16 bis). In effetti la piattaforma è disponibile presso le commissioni tributarie, provinciali e regionali, dal 15 luglio 2017.

L’utilizzo del Ptt è obbligatorio per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi o appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Rimane però facoltativo per i contribuenti che decidono di stare giudizio senza l’assistenza di un difensore abilitato, per le controversie con un valore di lite fino a 3.000 euro (articolo 12 del Dlgs 546/1992), per i quali resta la possibilità di continuare ad avvalersi della modalità cartacea per la notifica e il deposito degli atti processuali.

E’ opportuno ricordare che le fasi processuali interamente telematizzate sono quelle della notifica, della costituzione in giudizio e del deposito degli atti processuali, oltre che della consultazione del fascicolo processuale, mentre restano da digitalizzare i provvedimenti adottati dal giudice tributario e il verbale d’udienza.

La circolare, in sintesi:

  • fornisce alcuni consigli per la notifica degli atti con riferimento a cosa è opportuno indicare nella pec;
  • ricorda che le notifiche  alla controparte tramite pec possono essere effettuate tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi senza limiti di orario; in tal senso la  Corte costituzionale, sentenza n. 75/2019 , ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta);
  • precisa che il deposito del ricorso e degli atti documenti, da effettuare entro trenta giorni dalla notifica, mediante upload dei file direttamente sulla piattaforma, senza possibilità di utilizzare la pec.

 

 


Stampa articolo