L’iter da seguire per le assunzioni a tempo indeterminato dopo l’ultima manovra

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sardegnadeliberazione n. 36 del 20 giugno 2019presidente Cabras, relatore Lucarini

A margine

Il casoUn comune chiede se, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, sia possibile o meno utilizzare, per assunzioni a tempo indeterminato, la graduatoria concorsuale formata da un altro ente.

Come noto, la legge n. 145/2018, all’art. 1, co. 361, ha, infatti, stabilito che, dal 1° gennaio 2019, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

In coerenza con questa nuova regola, la stessa legge, all’art. 1, co. 363, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 4, co. 3, lett. b), e co. 3-ter e 3-quater del dl n. 101/2013, che ammettevano l’utilizzabilità delle graduatorie di altri enti, senza però intervenire su ulteriori previsioni dello stesso tenore ma più datate nel tempo.

Il parere La Corte ricostruisce il quadro normativo previgente in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali e della ratio legislativa ad esso sottesa.

La Sezione ricorda, in particolare, che:

– la previsione di cui all’art. 97, co. 4, della Costituzione, secondo cui il concorso pubblico rappresenta la regola generale per l’accesso al pubblico impiego, ha indotto il legislatore dell’ultimo quindicennio a individuare soluzioni volte a contemperare la regola concorsuale con le esigenze di celerità dell’azione amministrativa e di economicità della stessa sotto il profilo finanziario;

– la normativa ha quindi gradualmente esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie, mediante loro scorrimento, per l’assunzione di candidati “idonei non vincitori”: in altri termini è stata ammessa l’utilizzabilità della graduatoria da parte della medesima amministrazione che aveva bandito il concorso per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso;

– le graduatorie concorsuali sono state altresì oggetto di interventi finalizzati ad estenderne l’efficacia temporale, a disporne proroghe una tantum, e a consentirne l’utilizzo da parte di Amministrazioni diverse rispetto a quella che aveva bandito il concorso.

In tale contesto la giurisprudenza contabile aveva riconosciuto “un generale favor dell’ordinamento per lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci ai fini della copertura di posti vacanti nella pianta organica” (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 371/2018/PAR, e SRC Campania, deliberazione n. 158/2018/PAR), non mancando, tuttavia, di individuare, tra i presupposti necessari alla legittimità dello scorrimento:

1) la doverosa preesistenza del posto vacante rispetto all’indizione del concorso, così da evitare assunzioni nominative creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria (SRC Piemonte, n. 114/2018/PAR);

2) l’omogeneità tra le posizioni lavorative previste in graduatoria e le posizioni per le quali ne veniva richiesto l’utilizzo (SRC Campania, deliberazione n. 158/2018/PAR e SRC Umbria, deliberazioni n. 124/2013 e n. 28/2014).

Con l’avvento della legge di bilancio per il 2019, come detto, sono state espressamente abrogate talune disposizioni del dl n. 101/2013 sulla possibilità di attingere dalle graduatorie di altri enti, senza però incidere su tutte le altre, ovvero:

a) sull’art. 9 della legge n. 3/2003, a mente del quale “a decorrere dal 2003 … con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 … sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

b) sull’art. 3, co. 61, della legge n. 350/2003, il cui terzo periodo stabilisce che “in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate … possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

c) sull’art. 3, co. 5-ter del dl n. 90/2014, secondo cui i principi dell’art. 4, co. 3, del dl n. 101/2013 si applicano anche alle regioni e agli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Conclusioni – Secondo la Corte, con la legge di bilancio 2019, è stata introdotta una evidente discontinuità rispetto al previgente regime, connotato dal favor per l’utilizzo delle graduatorie mediante loro scorrimento, anche da parte di amministrazioni “terze” rispetto alla graduatoria.

La disciplina dell’art. 1, co. 361, della legge n. 145/2018, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi siano utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l’utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto, diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione.

Lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti vacanti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima.

Si è così determinata un’inversione di tendenza nell’utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a concorso.

Le nuove previsioni, nell’abrogare alcune norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, si pongono in coerenza con la volontà legislativa espressa nella nuova regola generale: da un lato, infatti, si crea uno stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso; dall’altro, coerentemente, vengono abrogate le norme che prevedevano l’utilizzo della graduatoria per la copertura di posti diversi da quelli messi a concorso.

Tali considerazioni, in termini di divieto di utilizzo delle graduatorie formate da altre P.A., non sono inficiate dalla circostanza che la legge di bilancio non ha provveduto all’espressa abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono l’utilizzo di altrui graduatorie.

Va dunque affermato che l’abrogazione espressa dell’art. 4, co. 3-ter, del dl n. 101/2013 è riferibile anche all’art. 3, co. 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003 da quest’ultimo richiamato, così come devono ritenersi implicitamente abrogate le norme incompatibili con la nuova regola generale.

Gli enti che avessero la necessità di assumere a tempo indeterminato dovranno, quindi, bandire nuovi concorsi.

Stefania Fabris


Stampa articolo