La circostanza che una spesa per pubblicità possa essere sostenuta sotto forma di contributo non muta la natura della stessa spesa, di cui va sempre valutata, ai fini della sua corretta qualificazione, l’effettivo impiego, anche se per il tramite di altro organismo

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 73 del 19 settembre 2019Presidente Polito, relatore Mormando

Il quesito – La Corte è richiesta di indicare se ricorrono le limitazioni di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 qualora l’Ente partecipi, attraverso l’erogazione di un contributo, ad un progetto presentato da un’associazione, per la realizzazione di un periodico, in cui sia previsto anche uno spazio per promuovere alcune comunicazioni dell’Ente.

Il quesito concerne, dunque, l’applicabilità o meno del limite di spesa posto dall’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010, secondo cui “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione …. non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.

La deliberazione – L’istanza di parere richiama due precedenti pronunce della Corte dei conti da cui sembrerebbero emergere orientamenti differenti sull’ambito di operatività di vincolo di spesa.

Da un lato, infatti, il giudice contabile ha affermato che, con riferimento all’attività di predisposizione del giornalino comunale, si può concludere che i limiti ex art. 6 comma 8 del D.L. n. 78 del 2010 non si riferiscono e non comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione, funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della comunità” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 142 del 15 marzo 2011).

Dall’altro che “l’esclusione dal novero delle spese soggette a limitazione può essere assentita per le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie. L’ulteriore esclusione, infatti, di quelle relative alla c.d. pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità di risparmio previste, in ragione principalmente dell’ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni … e dell’assenza per gli enti locali … di momenti di direttiva e di programmazione a livello centrale da parte di un soggetto terzo (Presidenza del Consiglio) rispetto al ramo di amministrazione che sostiene la spesa. Del resto va anche evidenziato come una qualsiasi scelta di contenimento della spesa sia suscettibile, per sua natura, di produrre effetti negativi sull’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 50 del 21 settembre 2011)

Conclusioni – Per la risoluzione del caso, la Sezione piemontese fornisce il seguente riepilogo di orientamenti con cui è stato delineato l’ambito di operatività delle limitazioni di spesa previste dall’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010:

  • si ritengono non assoggettate ai predetti limiti, le spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità, sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza (così, Sezione Piemonte, determinazione n. 483 del 19 dicembre 2012);
  • vanno invece fatti rientrare nella nozione di “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”, quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell’ente locale (cfr. deliberazione n. 116/2011);
  • rientrano nelle “spese di pubblicità”, contemplate nel limite, quelle dirette a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (c.d. pubblicità istituzionale), con esclusione delle sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie (Cfr SS.RR., deliberazione n. 50 del 21 settembre 2011).

Nell’assumere le proprie determinazioni, il Comune dovrà, pertanto, prendere a riferimento i predetti orientamenti e, ove ritenga di sostenere tali spese, sarà tenuto ad evidenziare nella motivazione del provvedimento:

a) i presupposti di legge applicabili;

b) la legittimità e la congruità delle spese sostenute;

c) il rispetto dei limiti previsti dall’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010, qualora operanti.

Secondo la Corte, infatti, la circostanza che la spesa venga sostenuta sotto forma di contributo ad un’associazione territoriale non muta la natura della stessa spesa, di cui occorre sempre valutare, ai fini della sua corretta qualificazione, l’effettivo impiego, anche se per il tramite di altro organismo.

Stefania Fabris


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