Quando il cliente è un contraente forte, come la pubblica amministrazione, la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del principio dell’equo compenso

Tar Marche, Ancona, sez. I, sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019Presidente Conti, estensore De Mattia

A margine

L’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili domanda l’annullamento dell’avviso pubblicato da una provincia per la raccolta di candidature ai fini della nomina dell’organo di controllo di una società in house.

L’avviso, a cui era effettivamente seguita la nomina del Sindaco unico, stabiliva che:

a) la selezione del soggetto da incaricare sarebbe avvenuta mediante sorteggio tra tutte le candidature pervenute e previa allegazione, da parte dei candidati, del proprio curriculum;

b) alla figura sarebbe stato corrisposto dalla società un compenso annuo pari ad euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

L’Ordine contesta il quantum del compenso perché stabilito al di sotto dei parametri minimi di riferimento, in asserita violazione dell’art. 13 bis della legge n. 247 del 2012 ovvero della disciplina sull’equo compenso.

I ricorrenti sostengono, in particolare, che:

– il compenso, predeterminato in maniera fissa e unilaterale dalla provincia viola, ai sensi degli artt. 22 e 29 del DM n. 140 del 20 luglio 2012, il minimo tariffario, da determinare tenendo conto sia della parte di compenso riferibile all’incarico di revisore dei conti, sia della parte di compenso riferibile all’incarico di sindaco della società, per un totale complessivo, nel caso specifico, di € 7.256,92;

– l’avviso viola altresì le regole sull’equo compenso dei professionisti autonomi di cui alla legge n. 172 del 2017, la quale ha introdotto un nuovo art. 13-bis alla legge n. 247 del 2012, applicabile, oltre che agli avvocati, anche agli altri professionisti e anche nei confronti della pubblica amministrazione, annoverata tra i contraenti cosiddetti “forti”;

– l’eccessiva riduzione del compenso, incidente sull’autonomia e sul decoro del professionista, ha compromesso la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento, in contrasto con le regole della concorrenza e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.

L’avviso pubblico, il successivo atto di nomina e il contratto-convenzione stipulato tra la società e il soggetto individuato, sarebbero pertanto nulli sia per la violazione del principio dell’equo compenso, sia per la vessatorietà della clausola a questo relativa.

La sentenza – Il collegio rammenta che l’art. 13-bis, co. 2, della L. n. 247 del 2012, applicabile a tutti i professionisti ai sensi dell’art. 19-quaterdecies del dl n. 148/2017, stabilisce che il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Questo principio vale anche per la pubblica amministrazione, alla quale è fatto obbligo di garantire un compenso equo agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della L. n. 172/2017 (pur essendo venute meno le tariffe obbligatorie per le attività professionali e intellettuali per effetto del dl n. 223 del 2006).

Non a caso, l’ordinamento tutela i lavoratori autonomi nei rapporti con i contraenti cosiddetti “forti”, con la previsione, nell’ambito delle convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi, della vessatorietà e della nullità delle clausole che determinino un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

Per quanto riguarda, invece, i parametri “orientativi e non vincolanti” da osservare per la determinazione del compenso, il Tar sottolinea che essi sono contenuti, per i commercialisti e i revisori contabili, nel decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.

Nell’affidare servizi di opera professionale, le pubbliche amministrazioni dovranno pertanto:

a) corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, ed armonizzarlo con le esigenze di riequilibrio finanziario (TAR Campania Napoli, sez. I, ordinanza n. 1541 del 25 ottobre 2018);

b) fare riferimento ai parametri (orientativi e derogabili dalle parti) stabiliti dai singoli decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti;

Chiarito ciò, dall’avviso impugnato, non si desumono i criteri di cui l’Amministrazione ha fatto uso per determinare il compenso dell’incarico oggetto di assegnazione, né se la stessa abbia dato o meno applicazione del principio dell’equo compenso.

Da qui l’illegittimità della clausola che prevede un compenso annuo pari ad € 2.000,00, oltre IVA e CAP, per l’incarico di Sindaco unico della società in house.

Per quel che concerne, invece, la domanda volta all’esatta determinazione del compenso, essa va rivolta al giudice ordinario a cui è rimesso anche l’accertamento, in concreto, della eventuale vessatorietà della relativa clausola contrattuale.

Stefania Fabris


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