E’ stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.53 del 2 marzo 2020,  il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Nella Gazzetta n. 55 del 4 marzo 202 è stato pubblicato il DPCM 4 marzo 2019, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“. 

Decreto legge n. 9 – Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in vigore dal 2 marzo, contiene diverse disposizioni che riguardano solo i dieci Comuni Lombardi e un Comune Veneto[1] individuati dal  DPCM 1 marzo 2020  , ma anche alcune disposizioni che riguardano tutto il territorio nazionale, fra le quali:

  • art. 1 – Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020;
  • art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero;
  • art. 9 – Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza  (sospensione per trenta giorni);
  • art. 12 – Proroga validità tessera sanitaria (fino al 30 giugno 2020);
  • art. 18 – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, secondo cui possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet delle convenzioni;
  • art. 19 – Misure urgenti in materia di pubblico impiego, secondo cui il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti pubblici, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. e i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (esclusa l’indennita’ sostitutiva di mensa)
  • art. 23 – Misure urgenti per personale medico e infermieristico.

Altre disposizioni riguardano le Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco(artt. 19 co 4, 21, 22, e quello  impegnato nelle attività di assistenza e soccorso  (art.24)

Interessa solo le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna l’art. 17 contenente misure in materia di “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna”.

Si segnala, infine, l’art. 32, rubricato ” Conservazione validità anno scolastico 2019-2020″, secondo cui Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno  scolastico 2019-2020 conserva  comunque  validità  anche  in  deroga  a  quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità’ dei periodi di formazione e di prova  del  personale delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento dell’anzianità’ di servizio. 

Il decreto stanzia 414,966 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

DPCM 4 marzo – Il  DPCM 4 marzo 2019, in vigore dal 4 marzo, prevede misure per l’intero territorio nazionale, fra le quali si evidenziano:

a) la sospensione di congressi,  riunioni, meeting ed  eventi sociali,  in  cui  è  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale; 

b) la sospensione  di manifestazioni,  eventi e  spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali, che  comportano affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro;

c) la sospensione di eventi e  competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato, con la possibilità di svolgere, nei comuni diversi da  quelli  in “zona rossa”, i  predetti  eventi  e   competizioni, e  le   sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico, con obbligo per le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, di  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli accompagnatori che vi partecipano;  

d) la sospensione fino  al  15  marzo  2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle  attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la  frequenza delle attività scolastiche e di formazione  superiore,  comprese  le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale  e Coreutica, di corsi professionali, master e università per  anziani, ferma restando la possibilità di svolgere sport di base e le attività motorie in genere all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)  dello stesso decreto; 

e) la sospensione di  viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;   

f)   la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di  e  nelle  scuole  di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva  soggetta a notifica obbligatoria a, di durata superiore a 5  giorni,  solo dietro presentazione di certificato  medico;  

g) la permanenza degli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso;   

h) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, solo  nei casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

i) la possibilità di ricorso a modalità di lavoro agile per  ogni rapporto di lavoro subordinato,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti, con assolvimento degli obblighi informativi  in via telematica. 

Il DPCM, inoltre:

  • raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità, ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  •  fa obbligo ai  servizi  educativi  per  l’infanzia, alle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, di esporre presso gli ambienti aperti al pubblico  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato allo stesso decreto.

Il decreto affida ai Prefetti il compito di monitorare l’attuazione delle misure previste.

Dalla data di pubblicazione del DPCM cessano gli effetti degli artt. 3 e 4 del DCPM 1 marzo 2020, di cui restano ferme le sole misure previste dagli articoli 1 e 2.

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Elenco Comuni "zona rossa" Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo'.

 


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