Ogniqualvolta la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva anche nel caso di offerta economica non sottoscritta dalle mandanti di RTI.

Tar Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 6 marzo 2020, n. 288, Presidente Atzeni, Estensore Viola

A margine

Un RTI partecipante ad una procedura per l’affidamento, ai sensi del d.lgs. 50/2016, di lavori di realizzazione di un ponte e di raccordi stradali, viene escluso per mancanza delle firme digitali delle società mandanti sull’offerta economica presentata telematicamente.

Dopo l’aggiudicazione ad altra impresa, l’ANAC (deliberazione 15 maggio 2019, n. 420) comunica il proprio di parere di pre-contenzioso sulla vicenda precisando che l’assenza delle firme della mandanti avrebbe dovuto comportare l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e non già l’esclusione del RTI.

La stazione appaltante riammette quindi il concorrente il quale, in seguito alla regolarizzazione dell’offerta economica, diviene nuovo aggiudicatario. L’impresa pretermessa propone dunque ricorso al Tar contestando l’operato dell’amministrazione.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato richiamando la giurisprudenza indicata nel parere ANAC che ammette la possibilità di soccorso istruttorio in ipotesi di <<incompleta sottoscrizione, come nel caso della sottoscrizione dell’offerta da parte di alcuni e non tutti i componenti del raggruppamento>> nonché la propria sentenza 31 marzo 2017, n. 496 con cui la sezione ha già concluso per la necessità di soccorso istruttorio in una fattispecie in cui l’offerta economica non risultava sottoscritta da tutti i soci amministratori (come previsto dallo statuto societario), ma da uno solo dei soci, ritenendo <<tale situazione non …assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa … >>  (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595; TAR Lazio, Roma, I, 16.6.2016, n. 6923; TAR Toscana, sez. I, 31 marzo 2017, n. 496).

Ad avviso del Tar (sia pure, con le dovute differenze), si tratta di un principio estensibile alla fattispecie in esame ove l’omessa sottoscrizione delle mandanti del modulo di gara relativo all’offerta economica risulta inserita in un contesto generale nel quale è indubbia, non solo <<la riconoscibilità della provenienza dell’offerta>>, ma anche il fatto (centrale) che le due mandanti abbiano inteso impegnarsi a mantenere ferma e rispettare l’offerta economica del RTI nel suo complesso.

In questa prospettiva assume, infatti, importanza dirimente, non tanto il fatto che le due mandanti abbiano conferito alla mandataria l’incarico di accedere al sistema telematico per presentare l’offerta o che il modulo relativo all’offerta economica fosse intestato anche alle due mandanti, ma il fatto ben più importante che le due mandanti abbiano sottoscritto in forma telematica il c.d. “Modello C-Ulteriori dichiarazioni” della procedura di gara che prevedeva l’assunzione <<con vincolo di solidarietà (di) qualsivoglia impegno e responsabilità derivante dall’offerta presentata e dalla partecipazione alla presente procedura>>.

In una prospettiva aderente alla previsione finale dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che esclude la sanabilità delle sole <<carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa>>), appare pertanto evidente come l’omessa sottoscrizione in forma digitale del modulo dell’offerta economica non escludesse per nulla la riferibilità dell’offerta anche alle mandanti o che potesse sussistere un qualche dubbio in ordine all’impegno negoziale delle stesse a rispettare l’offerta.

In un contesto di questo tipo, il ricorso al soccorso istruttorio è pertanto necessitato mentre le censure del ricorrente appaiono formalistiche poiché non considerano il carattere della dichiarazione resa dalle mandanti con il “Modello C-Ulteriori dichiarazioni”.

di Simonetta Fabris

 


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