E’ illegittima,  per incompetenza assoluta, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 37 /2020, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 3, L. 23 dicembre 1978, n. 833, per dettare misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 , nella parte in cui consente, nel territorio regionale, la ripresa dell’attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario, in quanto adottata in violazione dell’art. 2, comma 1 e 3, del D.L. n. 19/2020.comma 1, e 3, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 e le ulteriori misure di gestione dell’emergenza .

Non violano la Costituzione le disposizoni  del decreto – legge n. 19/2020 nella parte in cui prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con propri decreti [1] previo adempimento degli oneri di consultazione specificati,  in quanto l’art. 41  della Costituzione,  nel riconoscere libertà di iniziativa economica, prevede che essa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ma non stabilisce una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da imporre all’imprenditore per assicurare che l’iniziativa economica non sia di pregiudizio per la salute pubblica, ragione per cui tali prescrizioni possono essere imposte anche con un atto di natura amministrativa.

Spetta allo Stato la competenza eslusiva in materia di «profilassi internazionale» e quella concorrente in materia di «tutela della salute» e «protezione civile», ai sensi, rispettivamente del comma 2 e del comma 3 dell’art. 117 della Costituzione.

L’impianto normativo delineato dal d.l. n. 19 del 2020  non comporta un’inammissibile delega al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di restringere le libertà costituzionali dei cittadini e neppuree un’alterazione alla ripartizione dei compiti amministrativi delineata dall’art. 118 della Costituzione, in quando nella fattispecie  è la legge a predeterminare il contenuto della restrizione alla libertà di iniziativa economica, demandando ad un atto amministrativo la precisazione dell’estensione di tale limitazione.

Al contrario,  il fatto che la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118, comma 1, Cost., in quanto il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario.

Il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituozone giustifica l’attrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la «tutela della salute» e la «protezione civile», in quanto l’avocazione della funzione amministrativa si deve accompagnare all’attrazione della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, onde rispettare il principio di legalità dell’azione amministrativa, purché all’intervento legislativo per esigenze unitarie si accompagnino forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel momento dell’esercizio della funzione amministrativa (Corte cost. 22 luglio 2010, n. 278) e, nel caso di specie, l’art. 2 d.l. n. 19 del 2020 prevede espressamente che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti i decreti sentiti – anche – i Presidenti delle Regioni interessate, se riguardano esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, se riguardano l’intero territorio nazionale.

Nel caso di specie,  non vi è stato un intervento sostitutivo dello Stato ex art. 120 comma 2, della Costituzione, che avrebbe richiesto l’applicazione della procedura di cui all’art. 8, della L. n. 131/2003, bensì l’avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà, accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa.[2] 

TAR Calabria, Catanzaro, sentenza 9 maggio 2020, n. 841, Pres. Giancarlo Pennetti, Est.  Francesco Tallaro – [3]


[1] Con DPCM 26 aprile 2020 ,il Presidente del Consiglio ha disposto che,  dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020,  la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con eccezione per la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e per  la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

[3] Sulle condizioni, perchè lo Stato possa utilizzare lo strumento della c.d. “chiamata in sussidiarità” cfr. Corte cost. sentenza n. 303 del 2003; sul canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» cfr.  Corte cost. sentenze n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005).

[3] in questa Rivista, leggi sull’argomento delle competenze dello Stato in periodo di emergenza sanitaria “Le prime pronunce del giudice amministrativo sui divieti alla circolazione per Codiv-19 imposti dalle autorità regionali e locali“, a cura di Stefania Fabris.


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