IN POCHE PAROLE …

Nuove regole per incentivare le aggregazioni dei comuni per il servizio del segretario comunale e sopperire alla carenza di tali figure professionali.

Il testo del DM 21 ottobre 2020


E’ stato pubblicato in Gazzetta (GU n. 297 del 30 novembre 2020) ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2020 il decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2020, sulla nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale, adottato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge n. 162/19, convertito dalla legge n. 8/20.

Tra le novità previste: la classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà tenere conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto e non più, come in precedenza, della popolazione del solo ente “capofila”.


Gli articoli del decreto

                                                            IL MINISTRO DELL'INTERNO 
[omissis]

Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. In attuazione dell’art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all’art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 Classificazione delle convenzioni per l’ufficio di segreteria

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

2. La nomina del segretario e’ disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la piu’ elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parita’ di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.

3. Le convenzioni per l’ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d’atto da parte dell’Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato.

4. Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d’atto finalizzata all’eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell’assegnazione del segretario titolare. La presa d’atto e’ rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario titolare non dovesse risultare piu’ in possesso dei requisiti previsti per la titolarita’ della sede convenzionata di nuova classificazione.

5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario gia’ assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario puo’ richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità.

Art. 3 Inquadramento giuridico e trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata

1. L’inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata e’ determinato dalla classificazione della sede al momento dell’assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.

2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall’ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalita’ di riparto tra gli enti dell’onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarita’ della sede dell’ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario puo’ richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilità.

Art. 4 Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità

1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilita’, e’ definito dall’art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilita’, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all’art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.

Art. 5 Disciplina transitoria delle convenzioni gia’ stipulate

1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l’assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina ai sensi dell’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di modificazione del numero degli enti aderenti alla convenzione si applica l’art. 2, commi 4 e 5. 2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarita’ della sede dell’ente capofila in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario puo’ richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilita’. 3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1 che vengono collocati in disponibilita’ e’ corrisposto il trattamento
economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 6 Disposizioni di chiusura

1. Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2020 Il Ministro: Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020 Ministero dell’interno, foglio n. 3033.

 


Stampa articolo