Con parere del 15 marzo u.s., l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si è espressa sullo Schema di Linee Guida dell’A.N.AC. recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”.

In sintesi, secondo l’AGCM:

  • va condivisa la proposta di considerare come “servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza” anche i servizi che potranno essere disponibili in tempi compatibili con le esigenze dell’amministrazione, nonché i servizi potenzialmente concedibili in esclusiva ad un unico operatore;
  • la motivazione del provvedimento di affidamento in house, di cui all’art. 192, co. 2, del codice, andrebbe pubblicata in un momento antecedente all’adozione della determina a contrarre, al fine di garantire che le valutazioni rimesse alla stazione appaltante siano effettivamente ed efficacemente svolte, e di consentire ai terzi interessati di formulare le proprie osservazioni, anche contestando il modulo organizzativo prescelto;
  • appare necessario limitare la possibilità per le amministrazioni di motivare la rinuncia alla gara esclusivamente sulla base di ragioni legate al perseguimento di obiettivi di interesse generale che potrebbero essere comunque compatibili con affidamenti competitivi. Allo scopo, i contenuti del contratto di servizio, le esigenze da soddisfare, gli standard qualitativi richiesti e la durata dell’affidamento, dovrebbero essere pubblicati in un documento da sottoporre a consultazione di mercato per rendere più trasparenti i benefici per la collettività che si intende raggiungere.
    Questo permetterebbe di: valutare l’organizzazione del servizio più confacente alle esigenze della SA; verificare l’eventuale interesse degli operatori presenti sul mercato; stimolare un confronto competitivo più efficace, incoraggiando i soggetti interessati a fornire preventivi e informazioni da tenere in considerazione ai fini della scelta definitiva;
  • resta possibile il ricorso ad esperti esterni o interni per supportare la SA nelle valutazioni delle eventuali osservazioni e proposte pervenute (anche ai fini dell’analisi dei costi associati e dei parametri qualitativi dei servizi reperibili sul mercato), oltre che per verificare gli esiti di altre procedure o di gare espletate in territori limitrofi o per servizi analoghi;
  • per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta in-house, occorre utilizzare adeguati benchmark, tenendo conto della performance della società in house rispetto a quella di un’impresa media gestita in modo efficiente. In tal senso, si potrà fare riferimento ai costi standard del servizio definiti dalle autorità di settore;
  • rispetto alla valutazione dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, l’indicazione degli obiettivi di universalità e socialità non dovrebbe essere limitata ai soli affidamenti di servizi pubblici di interesse economico generale: anche per i servizi strumentali, dovrebbero essere messi in evidenza i benefici diretti alla comunità, per la cui offerta l’ente potrebbe avvalersi di operatori privati.

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