IN POCHE PAROLE….

L’impresa non può essere esclusa dalla gara in caso di debiti Tari definitivamente accertati non superiori a  5.000 euro.


Tar Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 21 settembre 2021, n. 1372, Pres. Mangia, Est. Palmieri

In assenza della prova della notifica degli avvisi di accertamento non si possono richiamare le violazioni “definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …” previste dall’art. 80 co. 4 del Codice degli appalti.

Costituiscono gravi  violazioni che comportano l’esclusione dalle gara quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di  5.000 euro.


A margine

Una impresa impugna il provvedimento di esclusione da una gara per “l’efficientamento energetico di edifici pubblici” per violazione dell’art. 80 commi 4 e 5 d. lgs. n. 50/16, non sussistendo a suo carico, né debiti tributari definitivamente accertati per un importo di € 5.000, né gravi illeciti professionali.

La sentenza – Il Collegio accoglie il ricorso ricordando che, ai sensi dell’art. 80 co. 4, del Codice dei contratti pubblici, “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 5.000, n.d.a.)” .

Dispone poi il successivo comma 5 lett. c) che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora essa: “… dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

L’atto di esclusione in esame riposa sulla motivazione dell’accertamento, a carico della ricorrente, di debiti Tari per le annualità 2013, 2015 e 2016, definitivamente accertati e superiori a  5.000 € come segue:

  • con riferimento all’avviso di accertamento Tari-Imu 2013, il debito tributario definitivamente accertato ammonta ad € 3.430,62;
  • con riferimento all’asserito debito Tari per l’annualità 2015, il relativo avviso di accertamento sarebbe stato sì notificato, ma l’Ufficio non era tuttavia in grado di produrre gli estremi della notifica;
  • con riferimento all’asserito debito Tari per l’annualità 2016, il relativo avviso di accertamento sarebbe stato “prodotto”, ma non ancora notificato.

Per quanto sopra, ad avviso del collegio, è evidente che l’unica posizione debitoria tributaria definitivamente accertata nei confronti del Comune è quella relativa all’annualità Tari-Imu per l’anno di imposta 2013, il cui importo è tuttavia di € 3.430,62, inferiore alla soglia (€ 5.000) rilevante ex art. 80 co. 4  , del codice dei contratti pubblici.

Viceversa, con riferimento all’asserita debitoria Tari per gli anni di imposta 2015 e 2016, non può in alcun modo discorrersi di violazioni “definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …” (art. 80 co. 4 CAP), stante il difetto di prova relativo alla notifica dei relativi avvisi di accertamento.

Pertanto la ricorrente non andava esclusa dalla gara.

Simonetta Fabris


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