IN POCHE PAROLE…

Le quote dell’incentivo per funzioni tecniche non utilizzate, in quanto  corrispondenti  alle  attività affidate all’esterno, non possono maggiorare i compensi dei dipendenti interessati e non possono neppure alimentare il fondo per gli acquisiti innovativi.

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 23 settembre 2021, n. 131/221/PARPres. Martelli, Rel. Liguori


Le quote dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del codice dei contratti non utilizzate, in quanto corrispondenti  alle attività affidate all’esterno,  non solo non possono essere essere ripartite fra il personale dipendente interessato, ma non possono  neppure alimentare il fondo del venti per cento  per gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dello stesso articolo 113.

Le suddette quote, secondo le regole contabili,  non costituiscono economie immediatamente riutilizzabili, ma, a fine anno,  devono confluire nel risultato  di amministrazione (distinto in fondi libero, vincolato, destinati agli investimenti e  accantonati), a seconda della natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.


Il quesito 

Un  Comune chiede come utilizzare le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del  codice dei contratti pubblici,  corrispondenti ad attività affidate all’esterno, come tali non ripartibili tra i dipendenti dell’ente.

Più precisamente, l’Ente chiede quali delle seguenti due soluzioni alternative a parere della Corte debba essere applicata:

  • destinare la parte inutilizzata ad aumentare la quota del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, secondo le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 113;
  • ovvero, a conclusione dell’appalto, fare  confluire la suddetta quota in avanzo di amministrazione, stante l’impossibilità di destinarla ai dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura.

Il parere 

Con il parere annotato, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia  ha privilegiato la seconda delle due tesi esposte dal Comune con un’importante precisazione imposta dalle regole dell’armonizzazione contabile:

«Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche […], corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura», come previsto dalle regole  contabili (art. 187 del TUEL  n. 267 del 2000).

I Giudici contabili lombardi motivano l’impossibilità di destinare tali quote ad incrementare gli acquisiti innovativi con un dato letterale.

Spiegano, infatti, che se l’articolo 113 [del codice dei contratti] avesse voluto destinare le quote del fondo non ripartite tra i dipendenti
ai cosiddetti acquisti innovativi, il penultimo periodo del comma 3 avrebbe dovuto fare riferimento al comma 4, che di questo utilizzo del fondo reca la disciplina. Dunque, il  mancato riferimento al comma 4 da parte del comma 3, che invece rinvia al precedente comma 2, dunque, e la determinazione della quota destinata ai cosiddetti acquisti innovativi nella misura fissa del venti per cento, non autorizzano la prima interpretazione.

Annotazioni

Si ricorda che  l’art 113 ,  al secondo comma,  prevede che gli stanziamenti per lavori, servizi e forniture debbano finanziare, fra l’altro, un fondo non superiore al due per cento del importo del lavoro a base d’asta (inteso in senso a-tecnico, quindi anche dell’importo a base d’asta per servizi e forniture), da destinare alle attività elencate nello stesso comma.

Lo stesso art.113, al terzo comma, stabilisce che l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione decentrata fra il personale dipendente elencato nella stessa disposizione.

L0 stesso articolo, al comma 3, penultimo periodo, prescrive che “le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento incrementano la quota del fondo di cui al comma 2”, ossia che devono alimentare  l’ottanta per cento  del fondo.

Al comma 4  l’articolo in esame, prevede che il restante venti per cento delle risorse finanziare del fondo sia destinato agli acquisisti innovativi.

La Corte, con il parere annotato, privilegia un’interpretazione letteraria del comma 3, penultimo periodo. In particolare, ritiene, secondo il dato letterale, che il comma 3, con l’espresso rinvio al comma 2, destini le quote inutilizzate all’aumento delle risorse finanziarie del fondo nel suo complesso, mentre se avesse inteso alimentare il fondo del venti per cento per agli acquisiti innovativi  avrebbe dovuto rinviare al comma 4.

Da annotare che la stessa Sezione, come ricordato nella deliberazione in commento, si era già espressa  sull’interpretazione  del disposto del comma 3 penultimo periodo, dell’art. 113 (cfr. Corte conti, SRC Lombardia deliberazione 333/2016/PAR del 16 novembre 2016). Con questo parere del 2016, però, la Sezione non aveva preso neppure in considerazione  la questione della destinazione agli acquisiti innovativi delle quote inutilizzate,  limitandosi a ritenere che ” la quota non utilizzata dell’incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell’art 113 […] debba (nuovamente) incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall’art. 113, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento. In ultima analisi non vi sarà un’economia di spesa ma un incremento del fondo previsto dall’art. 113 del codice dei contratti nelle sue articolazioni” .

Adesso la stessa Sezione completa il suo precedente parere anche su questo aspetto non considerato nel 2016, arricchendolo con una precisazione sulle regole contabili da applicare, che escludono la possibilità di immediato utilizzo delle quote inutilizzate e obbligano a farle confluire tali quote nel risultato di amministrazione.

Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona.

 

 


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