IN POCHE PAROLE….

Laddove una gara d’appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste ultime.


Tar Marche, Ancona, sez. I, sentenza 21 settembre 2021, n. 677, Pres. Conti, Est. Capitanio


La nomina di soggetti esterni alla SUA, appartenenti alle amministrazioni committenti, assicura gli interessi delle stesse nella procedura.

A margine

La ditta aggiudicataria di due lotti relativi ad una procedura sopra soglia ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un servizio pulizia delle aziende sanitarie regionali, impugna gli esiti della gara intendendo conseguire la riedizione della procedura in modo da reintegrare la propria chance di aggiudicarsi un numero di lotti superiore nel rispetto delle prescrizioni di gara.

Tra gli altri motivi, la ditta contesta la composizione della commissione di gara, in quanto il presidente non è dipendente della SUA regionale che ha gestito la gara bensì di un’Azienda ospedaliera regionale.

In particolare, la ricorrente afferma che, non essendo ancora entrato a regime il sistema di individuazione dei commissari di gara previsto dall’art. 78 del vigente Codice dei contratti pubblici, in base all’art. 216, comma 12, dello stesso Codice, la nomina dei commissari va fatta applicando le norme previgenti, ed in particolare l’art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, il quale prevede che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante…”.

La sentenza – Il collegio respinge il motivo di ricorso evidenziando che lo stesso Tribunale ha avuto modo di statuire, nella sentenza n. 583/2020, che laddove una gara d’appalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste  amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse e che, dunque, è assicurata la finalità che la norma invocata da parte ricorrente intendeva perseguire.

Va infatti adeguatamente considerato che nel sistema disegnato dal D.lgs. n. 163/2006 – nella sua versione originaria – le stazioni appaltanti uniche non costituivano, come è invece accaduto dopo il 2012, un asse portante della disciplina, per cui l’art. 84 del c.d. Codice degli appalti 2006 va letto ed applicato tenendo conto dell’evoluzione che si è avuta medio tempore e che emerge dalla semplice comparazione fra l’originale art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 37-43 del vigente D.lgs. n. 50/2016.

Non va nemmeno obliterato il fatto che le stazioni uniche appaltanti, dovendo per la propria mission istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi un’adeguata provvista di personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a completare le procedure avviate se fossero obbligate a designare quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari (e infatti un tale onere non è imposto dall’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 nemmeno alle stazioni appaltanti “semplici”, visto che la disposizione invocata contiene l’inciso “…di norma…”).

Tutto ciò a prescindere dalle questioni di diritto intertemporale legate alla mancata implementazione del sistema di designazione dei commissari di gara previsto dall’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016.

Nella Regione della SUA in esame, peraltro, vige una norma – compatibile con la normativa statale e applicabile fino a quando non sarà entrato a regime il sistema delineato dal citato art. 78 – secondo cui “La commissione è presieduta da un dirigente del committente o della SUAM” e di tale norma (art. 5, comma 3, della L.R. n. 19/2013) è stata fatta corretta applicazione nella specie.

di Simonetta Fabris

 


Stampa articolo