IN POCHE PAROLE….

La pluralità di gare in lotti non è preclusa dalla previsione di un’unica Commissione giudicatrice.


Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 7 ottobre 2021, n. 1717 – Pres Iannini, Est. Levato


La pluralità di gare in lotti non è preclusa dalla previsione di un’unica Commissione giudicatrice.

L’atto di nomina della Commissione di gara è un mero atto endoprocedimentale la cui illegittimità rileva unicamente in via derivata, determinando l’invalidità a valle del provvedimento, purché questo sia specificamente e tempestivamente impugnato.


A margine

Il gestore uscente di un servizio di lavanolo presso una ASL impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta telematica per l’affidamento del medesimo servizio a favore di una serie Aziende Ospedaliere e Sanitarie, suddivisa in lotti, contestando, tra l’altro un vizio in ordine alla nomina della stessa Commissione per tutti i lotti della procedura di gara.

La sentenza – Il collegio ricorda che costituisce jus receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070).

La pluralità di gare non è preclusa dalla previsione di un’unica Commissione giudicatrice, giacché “l’indizione di una gara suddivisa … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento” (Coniglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52).

Quanto sopra è confermato dall’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., che limita la proposizione di ricorsi cumulativi rispetto a più lotti al solo caso in cui vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto della procedura. La norma impone, a contrario, di considerare l’impugnazione promossa separatamente come autonoma e indipendente dall’esito dei gravami relativi a distinti lotti.

A diverse conclusioni non conducono le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2865/2020 e 3135/2020 citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva.

Queste pronunce, comunque isolate, hanno affermato l’eccezionale unicità della gara articolata in lotti in presenza di alcuni elementi unificanti, qui assenti: la limitazione di un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo offerente; la previsione che le offerte per più lotti messi a gara devono essere presentate nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I., con la medesima composizione; l’identità, per tutti i lotti, delle modalità di prestazione del servizio e delle prestazioni richieste; l’integrazione telematica riferita all’esecuzione di tutti gli adempimenti negoziali conseguenti.

Alla distinzione procedimentale delle operazioni espletate per ciascun lotto si associa, inevitabilmente, la separazione delle varie aggiudicazioni, ciascuna costituente un provvedimento autonomo e indipendente dalla sorte degli altri.

Ne discende, perciò, l’onere del singolo concorrente di impugnare tempestivamente (e, di regola, separatamente ex art. 120, comma 11-bis c.p.a.) il provvedimento di aggiudicazione lesivo e di formulare, rispetto ad esso, tutte le censure necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, quand’anche incentrate sull’illegittimità di un atto endoprocedimentale comune a tutti i lotti, come l’atto di nomina della Commissione giudicatrice. In altri termini, affinché l’illegittimità dell’atto endoprocedimentale possa incidere in via derivata sulla singola aggiudicazione, è imprescindibile che lo specifico profilo d’invalidità sia dedotto nel ricorso, pena l’inoppugnabilità del provvedimento.

Tale onere non è stato soddisfatto dalla ricorrente, cosicché essa è decaduta dalla possibilità di avanzare ora le predette censure, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono impugnati gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 8.

Neppure è possibile ritenere che il giudicato formatosi sul lotto n. 3 possa avere un effetto di caducazione automatica sull’aggiudicazione del lotto n. 8, ciò essendo precluso non solo dalla pluralità e autonomia delle procedure svoltesi per ciascun lotto, ma -più in radice- dal carattere endoprocedimentale dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice.

Per ormai costante giurisprudenza, infatti, l’atto di nomina della Commissione di gara è un mero atto endoprocedimentale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2019, n. 3750), la cui illegittimità rileva unicamente in via derivata, determinando l’invalidità a valle del provvedimento, purché questo sia specificamente e tempestivamente impugnato. Ne consegue che il giudicato portato dalla sentenza n. 2509/2021 è circoscritto all’unico provvedimento ivi annullato, ossia l’aggiudicazione del lotto n. 3, che non ha alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza con l’aggiudicazione del lotto n. 8.

di Simonetta Fabris


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