IN POCHE PAROLE….

Obbligo di rotazione nel sottosoglia e divieto di frazionamento. 


ANAC, delibera 28 settembre 2021, n. 666 – Pres Busia


L’amministrazione non può avvalersi sempre dello stesso operatore economico scelto in maniera discrezionale.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee.


A margine

Alcuni consiglieri comunali inviano un esposto all’ANAC in relazione ad un “illegittimo e costante comportamento della S.A. nell’affidamento di numerosi appalti in violazione della normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento all’obbligo di ricorso al MEPA, al divieto di artificioso frazionamento degli appalti ed al rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione”, in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

La delibera

 L’ANAC evidenzia che nell’affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture va sempre rispettato il principio di rotazione. Pertanto il reinvito al contraente uscente scelto con procedura non aperta al mercato deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.

In particolare, l’indagine avviata da Anac rileva come la gestione dell’Amministrazione comunale di lavori riguardanti manutenzione del verde pubblico e servizi cimiteriali sia stata caratterizzata da approssimazioni e/o irregolarità, in violazione delle procedure per l’affidamento degli appalti. Inoltre è emersa una non corretta computazione dell’importo a base d’asta dell’appalto con connesso frazionamento degli affidamenti.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto – afferma Anac – non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee.

Il valore dell’appalto deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara. Anche nel caso di affidamenti sotto soglia, inferiori ai 40.000 euro, l’amministrazione è tenuta al rispetto della legge, a cominciare dal rispetto del principio di rotazione. Non può, pertanto, avvalersi sempre dello stesso operatore economico, scelto in maniera discrezionale.

Anac, inoltre, ha riscontrato varie inadempienze da parte dell’amministrazione comunale “che non può dirsi nel complesso efficiente ed improntata ai principi di buona amministrazione atteso che per due anni consecutivi (il 2017 e il 2018) il bilancio previsionale non risulta essere stato approvato nei termini stabiliti, con conseguente avvio dell’esercizio provvisorio”.

Criticità nell’operato del Comune sono state riscontrate anche negli affidamenti di pulizia dei locali comunali, di disinfestazione del territorio, di sanificazione per il Covid, di videosorveglianza, sempre con violazione del principio di rotazione e in violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti.

di Simonetta Fabris


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