IN POCHE PAROLE….

Il Codice dei contratti richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera sulla base delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro.


Tar Liguria, Genova sez. I, sentenza 14 dicembre 2021, n. 1069Pres. Caruso, Est. Vitali


Alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d), l’importo esatto dei propri costi, e la loro incidenza sull’offerta.

Il Codice dei contratti richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera sulla base delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro.


A margine

L’ Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio impugna gli atti di una procedura aperta telematica per l’affidamento di un servizio (ad alta intensità di manodopera) di prevenzione, gestione e protezione incendio, nonché assistenza eliportuale e gestione delle emergenze per un triennio.

Lamenta in particolare che l’amministrazione non avrebbe individuato i costi della manodopera sulla base dei dati risultanti dalle tabelle ministeriali, come definiti in sede di contrattazione collettiva di settore (segnatamente, delle tabelle approvate con D.M. 2 agosto 2010, sulla base del costo del lavoro di cui al C.C.N.L. per il settore sorveglianza antincendio, stipulato da ANISA/CONFSAL), in violazione dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 50, ultimo periodo, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, impedendo di fatto agli operatori economici di formulare un’offerta congrua, seria e lecita.

Sostiene inoltre che l’importo a base d’asta (€ 1.978.864,31, IVA esclusa) non sarebbe capiente rispetto ai costi della manodopera determinati sulla base delle tabelle ministeriali che il capitolato imporrebbe di osservare, circostanza che renderebbe impossibile agli operatori associati di formulare un’offerta congrua e seria

La sentenza

Il Tar ritiene il primo motivo infondato ricordando che ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016,“nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) [ovvero, che il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, n.d.r. ]”.

Ad avviso del Tar, la prima disposizione citata richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera sulla base delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro a fronte dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma 10.

In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d), l’importo esatto dei propri costi, e la loro incidenza sull’offerta.

Se è così, deve ritenersi che il rinvio al C.C.N.L. “sorveglianza antincendio” ed alle vigenti tabelle (da intendersi come quelle di cui al D.M. 2.8.2010, elaborate sulla base di tale C.C.N.L.) contenuto nel capitolato, costituisca per l’appunto il congruo adempimento della prescrizione di cui all’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, com’è fatto palese dalla circostanza che, proprio sulla base di tale indicazione, la stessa ricorrente è stata perfettamente in grado di calcolare il costo della manodopera (ciò che costituisce l’oggetto del secondo motivo di ricorso).

Il collegio ritiene invece fondato il secondo motivo di ricorso.

In effetti, dividendo l’importo a base d’asta (€ 1.978.864,31) per il monte ore contrattuale (365 gg. × 24 h × 6 addetti × 3 anni = 157.680), si ottiene un costo orario (€ 12,54) di gran lunga inferiore, per oltre due euro, a quello medio orario degli operai inquadrati al più basso livello di inquadramento G (14,67).

Il punto è stato già fatto oggetto di analoghe censure nelle fattispecie sfociate nelle sentenze C.G.A.R.S. 13.12.2019, n. 1058, T.A.R. Sicilia Catania, I, 24.12.2019, n. 3085 e T.A.R. Lombardia, IV, 24.6.2021, n. 1546.

Né persuadono le difese dell’amministrazione, la quale, per un verso, sostiene che le tabelle ministeriali possono pacificamente essere derogate dagli operatori in sede di formulazione dell’offerta, e che l’ente appaltante non può legittimamente imporre l’applicazione di un determinato contratto collettivo; per altro verso, richiama un chiarimento in risposta ad un quesito di gara, nel quale avrebbe dimostrato che, moltiplicando il costo medio annuo di 18 addetti di livello F necessari all’esecuzione del contratto, e sommando ad esso le spese generali ed un utile di impresa del 10%, si perverrebbe ad una cifra (€ 1.734.000,9) comunque inferiore alla base d’asta.

A tale obiezione il collegio replica che è stata la stessa amministrazione, con il capitolato, a vincolare i concorrenti all’applicazione del “trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dal CCNL ‘Sorveglianza Antincendio’, con costi medi orari non inferiori alle tabelle vigenti di riferimento”.

Quanto al chiarimento offerto in risposta al quesito, è dirimente il rilievo che il costo medio orario di un operaio di livello F (€ 25.384,29) è relativo a 2.088 ore annue “teoriche” (cfr. la tabella di cui al D.M. 2.8.2010), cui però corrispondono, in media, soltanto 1.621 ore annue effettivamente lavorate, al netto di ferie, festività, malattia e diritti sindacali: ne segue che, rispettando il trattamento giuridico previsto dal C.C.N.L., i soli diciotto addetti ipotizzati dall’amministrazione giammai potrebbero coprire il monte ore contrattuale (18 addetti × 1.621 ore annue effettivamente lavorate × 3 anni = 87.534 < 157.680).

Volendo ricondurre a correttezza il calcolo dell’amministrazione, risulta che, dividendo il monte ore contrattuale (157.680) per le ore annue mediamente lavorate da ogni addetto (1621), per l’intero periodo contrattuale necessiterebbero ben più di 18 addetti, con un costo di gran lunga eccedente la base d’asta, che dunque è effettivamente incapiente a coprire i costi della manodopera, e inidonea ad assicurare ad un’impresa del settore un sia pur minimo margine di utilità.

Pertanto, il ricorso è accolto con annullamento degli atti di gara.


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