IN POCHE PAROLE…

Il funzionario apicale sprovvisto di laurea non può svolgere le funzioni di segretario comunale, neanche in via temporanea. 


Tar Campania, Salerno, sezione I, sentenza 14 novembre 2022 n. 3008, Presidente Pasanisi, estensore Di Lorenzo


Al vicesegretario possano essere affidate le funzioni vicarie del segretario comunale solo se  la sua posizione è connotata da analogia di professionalità con il soggetto (il Segretario comunale) all’esercizio delle cui funzioni egli è in via di supplenza abilitato.

L’attribuzione delle funzioni di vicesegretario deve essere sottoposta alle medesime condizioni previste per l’accesso alla carriera di segretario comunale, ossia al possesso del requisito del prescritto titolo di studio della laurea.

In mancanza di specifica previsione della convenzione di  segreteria, la sede di segreteria convenzionata tra più Comuni non può dar luogo a un esercizio disgiunto della sostituzione del segretario titolare della sede convenzionata, pur se in via eccezionale e temporanea.


A margine

Il caso

Un Comune impugna le delibere dell’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali (poi Ministero degli interni) nelle parti in cui hanno affermato l’illegittimità dello svolgimento delle funzioni di vicesegretario da parte di un funzionario apicale dell’area amministrativa dell’Ente non in possesso dei titoli richiesti per ricoprire l’incarico di segretario comunale, ossia del diploma di laurea in giurisprudenza,  economia e commercio, o scienze politiche.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso, richiamando quanto dispone la normativa  sul punto e, nello specifico:.

  • l’art. 97, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), secondo cui  “il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento” ;
  • l’art.13, comma 1, del DPR 04.12.1997 n.465, dispone che “sono iscritti all’albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all’art. 17, comma 77, della legge”.

Da tali disposizioni normative si ricava che il vicesegretario, cui è attribuito il compito di coadiuvare e di supplire e sostituire il segretario comunale nelle delicate e rilevanti funzioni che la legge  attribuisce a questo funzionario, deve necessariamente possedere il medesimo titolo di studio del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, necessario per l’ammissione al concorso pubblico per la carriera di segretario comunale.

Il Collegio ritiene che la necessità del prescritto titolo di studio in capo al Vicesegretario non può essere derogata dal Comune neppure mediante proprio regolamento o statuto, in ragione del carattere cogente e inderogabile delle norme di legge sopra esaminate, considerato che costituisce principio inderogabile che l’analogia di professionalità richiesta al vicesegretario al fine di coadiuvare e/o sostituire il segretario ex art. 97, comma 5, TUEL, comporta necessariamente la parità di titolo di studio.

Pertanto, anche nel caso in cui il regolamento preveda l’attribuzione delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario apicale, o se nulla imponga in ordine al necessario possesso del prescritto titolo di studio, il dipendente che svolge le funzioni di Vicesegretario deve risultare in possesso del requisito soggettivo dei diplomi di laurea citati. Gli stessi sono infatti previsti dall’art. 13 del d.P.R. 4.12.1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali e sono richiesti anche per i reggenti ed i supplenti. Ne discende che le funzioni di Vicesegretario non possono essere attribuite a dipendenti dell’ente che, pur se funzionari apicali, siano privi del titolo di studio della laurea nelle materie sopra citate.

Peraltro, nella fattispecie concreta in esame l’attribuzione delle funzioni di Vicesegretario è illegittima non solo perché difetta il requisito del possesso del diploma di laurea negli ambiti indicati, ma anche perché, avendo il Comune stipulato con altri due Comuni una convenzione per la nomina di un unico segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata, non poteva  procedere autonomamente a consentire lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario ad un proprio dipendente in sostituzione del Segretario comunale titolare individuato nella convenzione, in difetto di previsione in tal senso.

Convenzioni per segreteria associata 

L’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l’esercizio in forma associata della segreteria comunale.

In tali casi, i Comuni convenzionati si avvalgono dell’unico segretario comunale titolare della convenzione, con la conseguenza che, laddove la convenzione non preveda la figura del vicesegretario nell’ambito della segreteria convenzionata, non è possibile per gli enti convenzionati avvalersi di tale figura; né tantomeno il singolo Comune convenzionato può avvalersi di un vicesegretario utilizzando a tal fine un proprio dipendente incardinato nella propria struttura amministrativa, non essendo lo stesso incardinato nell’ambito della convenzione del servizio di segreteria, in difetto di una tale previsione nella convenzione stipulata.


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