La disciplina dei licenziamenti della legge n. 92/2012 (riforma “Fornero)  si applica “anche ai rapporti di pubblico impiego ormai privatizzati, risolti dopo l’entrata in vigore della legge (18/7/2012) atteso che l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 165/2001, contiene un rinvio mobile all’art. 18 Statuto dei lavoratori, sicché ogni novella della norma statutaria si rende applicabile al pubblico impiego in forza di tale rinvio.”

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEZ. LAVORO – ordinanza 2 aprile 2013

Il tema

La legge n. 92/2012 ha introdotto articolate disposizioni sulla riforma del mercato del lavoro con interventi su vari istituti : dal rapporto di lavoro a tempo determinato agli ammortizzatori sociali, dalle nuove regole sui licenziamenti e sulle dimissioni alle novità in materia di disoccupazione e normativa previdenziale. Ha modificato, in particolare, anche l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nel preciso intento di ridimensionare la portata sanzionatoria della reintegrazione nel posto di lavoro, a fronte di licenziamenti dichiarati illegittimi.

Proprio con riferimento alla disciplina dei licenziamenti si è posta la questione della applicabilità anche al pubblico impiego contrattualizzato (privatizzato), con un divario di opinioni tra una casistica giurisprudenziale che tende ad allargare l’area di applicazione della legge al lavoro pubblico e la dottrina che, sostenuta dalla lettura testuale delle norme e dalla convinta posizione degli operatori (sia di parte pubblica che di parte sindacale), non condivide una forzatura estensiva della riforma ed afferma invece che il sistema dei licenziamenti nell’impiego pubblico è del tutto peculiare e non può essere ricostruito a misura del lavoro privato.

In merito va richiamato quanto previsto nei commi 7° ed 8° dell’art. 1 della legge n. 92/2012 : ” 7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo.  8. Al fine della applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.”

Sulla base del testo normativo sembrerebbe che la riforma ” Fornero” non preveda espressamente nulla per i licenziamenti nella pubblica amministrazione e l’applicazione debba avvenire soltanto a seguito di iniziative legislative future. Dubbi interpretativi sono peraltro emersi con riguardo a tre distinti profili : a) l’applicazione o meno ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni dell’intera legge n. 92/2012; b) l’ applicazione specifica delle modifiche di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori; c) l’ applicazione del nuovo rito speciale in materia di licenziamenti anche per le controversie nel settore pubblico.

In particolare, sulle nuove regole processuali adottate con la legge n. 92/2012 e con riferimento all’aspetto delle modifiche sostanziali alle tutele contro i licenziamenti illegittimi, si riscontrano pronunce della giurisprudenza in aperta controtendenza rispetto alla lettura del combinato disposto dei commi 7° ed 8° dell’art. 1 legge n. 92/2012 nel senso di escludere la applicazione all’impiego pubblico.  Il Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro con ordinanza 13/11/2012 ed il Tribunale di Perugia Sez. Lavoro con ordinanza 9/11/2012 argomentano sull’applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato degli aspetti sostanziali e processuali della nuova disciplina sui licenziamenti (per un commento e per la conferma dell’opinione che il coordinamento tra norme non possa che portare a mantenere in vita l’originaria norma sulla reintegrazione nel posto di lavoro senza i correttivi di cui alla legge n. 92/2012 v. C.ROMEO “La legge Fornero e il rapporto di impiego pubblico” in Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni sett./ott. 2012 pag. 713 ss.).

L’ordinanza

La  recente ordinanza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere Sez. Lavoro 2/4/2012  ha ritenuto applicabile  la riforma sui licenziamenti anche al pubblico impiego. Attraverso tale ricostruzione normativa il giudice giunge a stabilire che le disposizioni relative al nuovo procedimento per l’impugnazione dei licenziamenti si applicano anche alle controversie nei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici ed in particolare che, almeno fino a quando le iniziative normative di cui al sopracitato comma 8 dell’art. 1 della legge n. 92/2012  non si concretizzeranno in disposizioni di legge, deve ritenersi che il rito specifico per i licenziamenti trovi applicazione anche  nel lavoro pubblico. Interessante anche la evidenziazione che, da un punto di vista sistematico, l’ordinamento prevede una esigenza di armonizzazione della normativa applicabile ai rapporti di lavoro e, in particolare,  della disciplina processuale che regola tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti contrattuali della stessa natura, escludendo che possano coesistere due diversi regimi a seconda che si proceda all’esame di un rapporto di lavoro privato ovvero di un rapporto di lavoro pubblico.  Così argomentando il giudice ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes e condannato la pubblica amministrazione resistente a pagare al dipendente ricorrente il complessivo importo lordo di euro 15.881,10, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del licenziamento.


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