In presenza di una segnalazione certificata di inizio attività, è possibile per la PA sospendere i termini procedimentali o applicare il prevviso di diniego?

Tar Veneto, sezione terza, sentenza n. 958 del 10 settembre 2015Presidente Settesoldi, estensore Savoia

La sentenza

Il Tar Veneto, investito di un ricorso per l’annullamento del provvedimento di rimozione degli effetti di una SCIA, ricostruisce la  caratteristiche dell’istituto e ne chiaricse i rapporti con la sospensione dei termini proceimentali e col cd “preavviso di rigetto”

A margine

Il giudice amministrativo afferma che “risulta del tutto illegittimo e contrario alla norma, nonché alla sua ratio, disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti; il termine complessivo di 60 giorni è quello ritenuto congruo dal legislatore per l’adozione dell’atto terminale, del tutto eventuale, non essendo richiesto che l’amministrazione adotti un provvedimento a fronte di una segnalazione che, recuperando il significato e la previsione contenuta nell’originario articolo 19 della legge numero 241 del 1990, consente la cosiddetta immediata intrapresa dell’attività e che va qualificata come atto di un soggetto privato.

Parimenti non trova spazio nella costruzione del procedimento sulla Scia il cosiddetto preavviso di diniego, recato dall’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, attesane la non compatibilità sotto il profilo temporale, non risultando accettabile all’ordinamento la produzione di un effetto interruttivo nel caso di procedimento che ritrova nell’accelerazione temporale una delle proprie ragion d’essere”.

In materia, infatti, l’articolo 19 della predetta legge 241 dispone che, se la P.A. accerta la carenza dei requisiti e presupposti di legge necessari per l’esercizio di una determinata attività, entro 60 giorni dalla data di presentazione/ricezione della SCIA, deve emanare un provvedimento che ne vieti la prosecuzione, ordinando contestualmente la rimozione di eventuali effetti dannosi.

Prima di notificare tale decisione al destinatario, la P.A. può adottare una diffida per la regolarizzazione dell’attività, per renderla conforme alle norme, entro un termine non inferiore a 30 giorni.

In sostanza, prima dell’adozione del provvedimento repressivo o ripristinatorio, l’amministrazione deve vagliare se esistono o meno delle possibilità di conformare l’attività già intrapresa alle norme vigenti, anche fornendo suggerimenti in tal senso al privato senza che spetti a questi proporli.

Decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione conserva comunque un potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la DIA/SCIA potendo ancora inibire o sanzionare l’attività del privato ma con le sole forme dell’autotutela, ovvero previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e di quello privato.


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