La domanda.

Un comune ha chiesto il parere del Ministero dell’interno sulla corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 che consente di superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. In particolare, il comune, non non avendo effettuato nel 2009 alcuna assunzione a tempo determinato per le suddette finalità, chiede di poter prendere a riferimento il 2012, anno in cui l’ente ha assunto personale a tempo determinato nel settore della polizia locale. In alternativa, chiede se possa adottare una specifica disposizione regolamentare per derogare il limite fissato dalla legge.

La risposta

Il comune per individuare il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 deve assumere a riferimento l’anno 2012.

Il parere del Ministero dell’interno:

Al riguardo, si fa presente che l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convetito dalla legge n. 122/2010, come integrato dal D.L. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, dispone che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con forme flessibili, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Relativamente al caso rappresentato, si ritiene che tra le ipotesi prospettate da codesto Ente, possa ritenersi percorribile la prima. Difatti, in mancanza del dato di riferimento dell’anno 2009 sul quale calcolare il predetto limite e/o l’eventuale superamento, e di quello relativo al triennio 2007-2009, indicato dalla norma stessa qualora non si disponga del primo, si ritiene possa farsi riferimento all’anno 2012, ultimo disponibile che costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa negli esercizi successivi, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.

(Parere reso dal Ministero dell’interno il 24 aprile 2013)


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