Con comunicato del 17 marzo 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici invita tutti i Ministeri, le Regioni, le Province autonome, l’Anci, l’Upi e gli altri Enti ed Istituti (nazionali, regionali e locali) ad assicurare l’aggiornamento, il più possibile completo ed esaustivo, degli elenchi anagrafici delle opere incompiute entro il 31 marzo 2017.

Gli Enti pubblici dovranno, a loro volta, sensibilizzare le stazioni appaltanti – sulle quali svolgono attività di vigilanza – al fine di garantire l’inserimento delle opere incompiute di rispettiva competenza.

Sulla base dei dati ricevuti, il Ministero – unitamente alle Regioni ed alle Province autonome, ciascuno per le sezioni di competenza, pubblicheranno, entro il 30 giugno 2017, le graduatorie delle opere pubbliche incompiute aggiornate al 31 dicembre 2016, secondo i criteri normativamente imposti.

Dal 2013, infatti, il Mit ha attivato il sistema di rilevazione nazionale per le opere pubbliche incompiute – SIMOI (Sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute) accessibile dal sito del Servizio Contratti Pubblici (http://www.serviziocontrattipubblici.it/) con la finalità di creare, a livello informativo e statistico, una banca-dati costituita da appositi elenchi-anagrafe delle opere incompiute di competenza delle Amministrazioni statali, regionali e locali.

Si tratta di uno strumento conoscitivo disciplinato dal DM 13.2.2103 n. 42, che consente di monitorare, ogni anno, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche incompiute secondo parametri oggettivi e predeterminati.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016) le opere incompiute sono state inserite nella programmazione triennale delle amministrazioni pubbliche al fine del loro completamento ovvero nell’intendimento di individuare soluzioni alternative, quali la loro eventuale riutilizzazione, anche ridimensionata, ovvero una diversa destinazione d’uso, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera, oppure la vendita o, da ultimo, la demolizione, qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.

 


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